Con il parere n. 3/2017, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fornisce un'analisi degli effetti dell'abrogazione delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, abrogazione prevista dal decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 17 marzo 2017 (LEGGI TUTTO).
IL PARERE N. 3/2017 DELLA FONDAZIONE STUDI DEI CONSULENTI DEL LAVORO. “Con il Dl n.25/17, in vigore dal 17 marzo 2017, è stato cancellato il beneficio della preventiva escussione, introdotto nel 2012 ed eliminata la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva.
Quando un’impresa (il committente) affida a un’altra impresa (l’appaltatore) il compito di erogare un servizio con un contratto di appalto, la legge prevede particolari forme di tutela per i dipendenti coinvolti.
Per garantire i lavoratori, relativamente ai loro crediti retributivi e previdenziali è previsto il regime di responsabilità solidale, che incombe su appaltatore e committente (art. 29 del Dlgs n.276/03 - Biagi).
Sulla base di questa distribuzione delle obbligazioni (non toccato dal provvedimento di venerdì scorso), sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale impiegato nell’appalto (e anche le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali) sia il committente, sia l’appaltatore. Il medesimo principio vale anche per i compensi e gli obblighi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi.
Il Dl n.25/17 riguarda le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale legate al principio di preventiva escussione: il lavoratore deve agire prima verso il proprio datore per il riconoscimento dei pagamenti (retribuzione e contributi) e solo dopo verso il committente.
Il committente, nella sua prima difesa, o nella memoria di costituzione nel giudizio in base all’art. 414 del Cpc, poteva richiedere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori. In tal caso, l’azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del committente (imprenditore o datore di lavoro) solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e dei subappaltatori. Rimaneva invariata la responsabilità comune del committente e dell’appaltatore.
Oggi, con l’abrogazione della norma il committente può essere aggredito anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato.
Un’altra disposizione abrogata dal dl è quella che consentiva ai contratti collettivi di regolare il regime di solidarietà tra committente e appaltatore in maniera diversa da quanto stabilito dalla norma di legge.”