È confermata la detraibilità e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore delle parrocchie ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h), art. 147 e art 100, comma 2, lettera f) del TUIR.
In particolare, a seguito dell'introduzione delle disposizioni recate dall'art. 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sulla base dei chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono state fornite istruzioni sul nuovo iter procedimentale che deve essere rispettato nell'effettuare le suddette erogazioni al fine di fruire delle relative agevolazioni tributarie.
I chiarimenti sono contenuti nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 89 del 11 luglio 2017.
L'Agenzia delle Entrate ricorda, innanzitutto, le disposizioni del Tuir (articolo 15, comma 1, lettera h per le persone fisiche; articolo 147 per gli enti non commerciali; articolo 100, comma 2, lettera f, per le imprese) che prevedono la detraibilità dall’Irpef nella misura del 19% (ovvero la deducibilità dal reddito d’impresa) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di determinati soggetti, tra i quali “fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (…)”.
La nuova risoluzione ribadisce poi quanto precisato nella risoluzione 133/2007, cioè che anche le parrocchie possono essere destinatarie delle erogazioni liberali fiscalmente agevolate dal momento che: sono enti riconosciuti che acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione nella GU del decreto ministeriale che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; non hanno fini di lucro; nell’ambito delle iniziative che promuovono, possono realizzare interventi su beni culturali tutelati. Inoltre, nello stesso documento di prassi, per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle liberalità, ha chiarito che il soggetto erogatore deve utilizzare uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Infine, relativamente agli adempimenti da rispettare per fruire dei benefici, il ministero dei Beni e delle attività culturali (Mibact), a cui le Entrate hanno richiesto un parere in quanto autorità competente, ha rappresentato di avere emanato, a seguito del mutato quadro normativo (come delineato dall’articolo 40, comma 9, Dl 201/2011), la circolare 222/2012, nella quale, a parziale modifica delle precedenti circolari 183/2005 e 38/2007, è stato ridisegnato l’iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame.
Pertanto, venendo ai quesiti posti nell’interpello, anche alla luce delle precisazioni fornite dal Mibact:
- è confermata la detraibilità (per persone fisiche ed enti non commerciali) e la deducibilità (dal reddito d’impresa) delle erogazioni liberali effettuate in favore della parrocchia per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo;
- la bozza di convenzione allegata all’istanza, che dovrà essere stipulata con persone fisiche ed enti non commerciali, risponde ai requisiti di legge (articolo 15, comma 1, lettera h, Tuir; circolare 222/2012);
- se il soggetto erogatore è un’impresa o un ente commerciale, non c’è obbligo di stipula della convenzione;
- la parrocchia deve richiedere al competente ufficio del Mibact l’approvazione del progetto, l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale allegando il preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Inoltre, al termine dei lavori o dell’iniziativa culturale, deve presentare allo stesso ufficio una dichiarazione sostitutiva relativa alle spese effettivamente sostenute per gli interventi o le attività cui i benefici fiscali si riferiscono;
- la parrocchia deve comunicare alla Soprintendenza le liberalità ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato sia al soggetto erogatore che al beneficiario; tale documento costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.
L'iter procedimentale delle erogazioni liberali e la circolare n. 222/2012 sono pubblicate sul sito www.beniculturali.it al link "meno tasse per chi investe in cultura".