Con la sentenza n. 3505/2015 depositata il 14 luglio, la quarta sezione del Consiglio di Stato dice la sua in merito alla distinzione tra il restauro e il risanamento conservativo, da un lato, e la ristrutturazione edilizia, dall'altro.
Per quanto riguarda il restauro e il risanamento conservativo, di cui all’art. 3, c. 1, lett. c) del DPR 380/2001, si tratta di un’attività rivolta «… a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali (di esso) …, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili …». Poiché il restauro ed il risanamento implicano anche «…il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso…», l'eliminazione di elementi o estranei, o deteriorati di tale organismo preesistente non consente di fare confusione con la ristrutturazione edilizia. Infatti, osserva Palazzo Spada, “quest’ultima si configura nel rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e nell'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio (nella sua lata accezione di componenti strutturali originali o meramente riproduttivi) e la distribuzione interna della sua superficie”.
SENTENZA N. 3968/2013. Di recente la quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3968 del 25 luglio 2013, “ha ribadito i capisaldi dell’istituto, riconoscendo il restauro ed il risanamento, fin dall'art. 31 della l. 5 agosto 1978 n. 457, in quell’insieme sistematico di opere anche sulla struttura (compresi il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio) che rispettino gli elementi fondamentali dell'organismo edilizio e ne assicurino le destinazioni d'uso compatibili con questi ultimi.
Sicché la differenza tra essi e la ristrutturazione edilizia risiede essenzialmente nella conservazione formale e funzionale dell'organismo edilizio, che connota i primi rispetto alla seconda”.