Dal 1996 il mercato dei servizi di ingegneria e architettura ha avuto un andamento del valore crescente, fino al picco massimo del 2003 quando ha quasi raggiunto il miliardo di euro. Dopo il 2008 è iniziata la discesa, con percentuali a doppia cifra, fino ai tiepidi segnali di ripresa del 2014, che recupera il calo del 2013 riportando il valore al 2012.
Lo rileva il Report sul mercato della progettazione realizzato dall'ufficio studi e banche dati e dall'ufficio legislativo dell'OICE.
Il rapporto (IN ALLEGATO) pone particolare attenzione alle principali problematiche delle gare, anche in vista della riforma degli appalti e della cancellazione del bonus del 2% per i progettisti interni alla P.A..
CON ABOLIZIONE BONUS 2% PER I TECNICI PA SI POSSONO LIBERARE PER IL MERCATO 200/300 MILIONI DI EURO. Nel 2013 la quota di servizi di ingegneria e architettura svolti “in house” è di 1.319 milioni di euro. La quota della sola progettazione può essere stimata, per analogia con i servizi affidati in gara sul mercato, in circa 800 milioni (il 60% del totale dei servizi di ingegneria e architettura). Con l'abolizione del 2% di incentivo per la progettazione interna, prevista dal ddl di riforma degli appalti, si stima che si possa liberare per il mercato una cifra pari a 200/300 milioni di euro, prudenzialmente circa 1/3 degli 800 milioni suddetti. La stima prudenziale presuppone infatti che non tutte le attività (senza più incentivo) vadano automaticamente sul mercato e che una quota riferibile agli enti pubblici più strutturati rimanga comunque al loro interno.
CASISTICA DELLE PRINCIPALI ANOMALIE. Il report stila anche una casistica delle principali anomalie individuate su atti di gara oggetto di segnalazione da parte di Oice.
Anomalie sul calcolo della parcella. Le anomalie riguardano: la mancata applicazione del d.m. 31/10/2013 n. 143; la mancanza dei documenti da cui si evincono le modalità di calcolo dei compensi posti a base di gara; diminuzioni della base d’asta del 20% o di una percentuale pari alla media dei ribassi delle gare precedenti.
Individuazione errata dei requisiti con riferimento alle classi e categorie delle attività. Le classi e categorie di opere richieste dal bando e dal disciplinare non sono adeguate all’oggetto del bando oppure vengono individuate in maniera non coerente rispetto alle classificazioni contenute nella precedente legge sulla tariffa professionale (legge 143/49).
Richiesta di requisiti riferiti a servizi identici. I requisiti sono spesso riferiti a servizi uguali a quelli da affidare (ad esempio: allo stesso livello o a edifici uguali a quello oggetto del bando ecc.).
Limiti all’accesso alle gare. Partecipazione riservata soltanto alle persone fisiche (non ammesse le società di ingegneria).
Limitazioni territoriali. Richiesta ai concorrenti di aver maturato esperienza nel territorio, in una zona circoscritta o di risiedere in una zona vicina a quella della stazione appaltante; o anche richiesta di iscrizione all’albo professionale dell’Ordine Provinciale o degli Ordini appartenenti alla Regione.
Limite temporale dei requisiti. Non viene applicato correttamente l’art. 253 comma 15 bis del Codice contenente l’ampliamento temporale dei requisiti riferito alle lett. a) e d) dell’art. 263, Dpr 207/2010 (tre migliori anni del quinquennio e cinque migliori anni del decennio).
Subordinazione del compenso al finanziamento dell’opera. Il pagamento del compenso professionale è subordinato al formale provvedimento di ammissione al finanziamento: viene specificato che in caso di mancato finanziamento dell’opera, l’aggiudicatario non avrà diritto a compensi o a pretese risarcitorie (caso estremo: pagamento del corrispettivo attraverso la pubblicità in cantiere).
“Servizi di punta”. La richiesta di soddisfacimento del requisito dei due servizi analoghi risulta riferita all’importo del singolo servizio e non al cumulo degli importi dei due servizi.
Raggruppamenti temporanei di impresa e percentuali di possesso dei requisiti. Anomalie sulla richiesta delle percentuali di possesso dei requisiti: vincoli sulle modalità di costituzione del RTP (si esclude o il RTP verticale o l’orizzontale oppure si impone il solo RTP verticale); richiesta di percentuali minime di possesso per le mandanti (vietate ex art. 261, comma 7 207/2010).
Scelta dei candidati negli affidamenti sotto i 100.000 euro. Modalità anomale: es. la scelta dei candidati avviene in base all’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse.
Frazionamento nell’affidamento degli incarichi. Interventi suddivisi in più incarichi di importo inferiore a 100.000 euro, o addirittura inferiori a 40.000 euro.
Concorso in due fasi. Non è indicata la motivazione del ricorso al concorso in due gradi. Gli importi dei premi sono particolarmente bassi se confrontati con il costo di realizzazione dell’intervento.
Organico medio annuo. Non viene richiesto l’organico medio annuo. Il numero di personale tecnico non è coerente rispetto alle prestazioni richieste e all’importo dell’appalto.
Errata quantificazione del requisito del fatturato specifico. Richiesta riferita all’importo della parcella (valore del servizio) e non all’importo dei lavori.
Building Information Modelling (BIM). Negli atti di gara spesso non vengono né indicati gli esatti formati tecnici, né vengono specificati gli obiettivi attesi dall’utilizzo di questo strumento.