Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018 sono stati pubblicati il D.P.C.M. 1 febbraio 2018, recante “Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, e la Delibera del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) n. 64 del 10 luglio 2017, avente ad oggetto “Piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica: accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 17-septies, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012. (Delibera n. 64/2017)”.
L'Accordo di programma è finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui al comma 5, articolo 17-septies della Legge 134/2012, sulla base delle indicazioni contenute all’art. 3 del DM 503 del 22 dicembre 2015.
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI. Gli interventi per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale vengono elencati nell’Allegato 1 all'Accordo di programma tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano.
ELEMENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO. Sono ammessi a finanziamento, le seguenti voci:
a. redazione del programma della mobilità elettrica,
b. progettazione dei siti di ricarica,
c. acquisto e l’installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera),
d. campagna di comunicazione mirata all’informazione all’utenza per quanto riguarda il servizio offerto.
purché il valore complessivo della componente c) non sia inferiore al 70% del valore complessivo del progetto.
I progetti garantiscono che la quota di cofinanziamento legata dell’intero intervento sia:
a. uguale o minore al 35% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo lenta/accelerata (gli impianti di ricarica devono garantire che almeno una presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW ovvero che l’unica presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW);
b. uguale o minore al 50% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo veloce o per la ricarica di tipo domestica.
I progetti devono garantire l’interoperabilità dei punti di ricarica nel rispetto di quanto contenuto nel comma 1 dell’art. 4 e nell’Allegato 1 (Specifiche tecniche) del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016.