L’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito la risposta n. 623/2021 (IN ALLEGATO) in merito al trattamento, ai fini IVA e delle imposte dirette, delle operazioni di "ribaltamento" di costi e ricavi fra una Rete di imprese e i Retisti (imprese e professionisti).
Secondo l’Agenzia nell'ipotesi in cui la Rete di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base di un mandato senza rappresentanza, in forza del quale i Retisti (imprese e i professionisti) - anche qualora siano individuati dal committente medesimo - effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti della Rete che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, trova applicazione ai fini IVA, l'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, "Decreto IVA").
In pratica il trattamento fiscale oggettivo dell'operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori.
Nella fattura emessa dalla Rete per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, alfine di documentare le spese detraibili.
La detrazione spetta anche nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della stessa affidi direttamente l'incarico per la realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese e deleghi la Rete al pagamento del compenso dovuto in suo nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza.
Per quanto riguarda le imposte dirette l’Agenzia ritiene che sia possibile esercitare il diritto alla detrazione da parte del committente a prescindere dallo schema giuridico utilizzato dai retisti, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti e le imprese che rendono i servizi attraverso la Rete avessero fatturato direttamente la loro prestazione.
Con la circolare n. 30/E del 2020 l’Agenzia aveva confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. Questo vale anche per l'eventuale importo che la Rete addebiterebbe al committente quale copertura delle spese di gestione annuali della Rete stessa, trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento.
Franco Metta
IN ALLEGATO: Risposta n. 623 del 24/09/2021