I proprietari di unita' immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.
Lo stabilisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 33/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2016 e in vigore dal 10 marzo 2016.
Il provvedimento attua la direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
INFRASTRUTTURAZIONE FISICA INTERNA ALL'EDIFICIO ED ACCESSO. L'articolo 8 dispone inoltre che “Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da se' un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformita' a quanto previsto dal precitato articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo”.
Gli operatori di rete “hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso”.
Se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete “hanno il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità”.
In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocita', gli operatori di rete “hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purche' provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprieta' privata di terzi”.
Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, individuato quale organismo competente alla risoluzione delle controversie tra operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche o tra operatori di rete.
La norma “non pregiudica il diritto di proprieta' del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, ne' il diritto di proprieta' di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici”.
RENDITA CATASTALE. Il decreto inserisce all'articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) il seguente periodo: "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonche' le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.".
MAPPATURA E SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE FEDERATO DELLE INFRASTRUTTURE. L'articolo 4, comma 1 stabilisce che “Al fine di facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita', anche attraverso l'uso condiviso dell'infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento piu' efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale”.
Entro il 30 aprile 2016 il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), “stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "SINFI", le modalita' di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonche' le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicita' dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica”.
DATA DI APPLICAZIONE. Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016, salvo quelle contenute nell'articolo 4, comma 1 unitamente alle relative previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' quelle contenute nell'articolo 14, comma 2, che trovano immediata applicazione.