In occasione di incontri tenutisi con i rappresentanti delle associazioni di categoria, sono state poste all’attenzione dell'Agenzia delle Entrate questioni concernenti l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge, di cui alla lett. a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta ad opera dell’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con il meccanismo del reverse charge, che mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, è il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo, ad assolvere l’Iva al posto del cedente o del prestatore, in deroga alla procedura normale di applicazione dell’Iva.
Come chiarito con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, la disposizione in commento – conformemente con l’articolo 199, par. 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, secondo cui “gli Stati membri possono stabilire che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili” – prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Con la circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate precisa che non deve essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile ma le regole ordinarie in presenza di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge, avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. Questi interventi, infatti, dopo l’entrata in vigore dello Sblocca Italia (Dl n. 133/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 164/2014), rientrano nella “manutenzione straordinaria” e non più nella “ristrutturazione edilizia”.
DEMOLIZIONE. Stesse regole anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio: in questo caso, infatti, l’attività di demolizione, generalmente soggetta a reverse charge, deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione di una nuova costruzione.
PARCHEGGI. Le prestazioni di servizi che hanno ad oggetto i parcheggi sono escluse dall’applicazione del reverse charge, a meno che questi ultimi non costituiscano parte integrante dell’edificio, in quanto, ad esempio, interrati. Vanno inoltre assoggettati a Iva secondo le normali regole i servizi di derattizzazione, spurgo di fosse e tombini e rimozione neve. I rispettivi codici Ateco, infatti, non rientrano tra le prestazioni di servizi di pulizia, come espressamente richiamate nella circolare n. 14/E 2015.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI. Trova applicazione l’inversione contabile ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio. E’ il caso, per esempio, di un impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da una centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere collocate, per motivi funzionali e tecnici, esternamente. Stesso discorso per le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti e per l’installazione di impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati funzionali agli edifici. Il reverse charge NON si applica invece se l'impianto fotovoltaico integrato o semi-integrato è autonomamente accatastato.
Niente regole ordinarie, infine, anche per le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio se effettuate verso soggetti passivi Iva e se relative ad edifici, così come per l’installazione di porte tagliafuoco e uscite di sicurezza.