Sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 3 marzo 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 24 dell'11 febbraio 2016, recante “Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi”.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA SULL'INVERSIONE CONTABILE. Il provvedimento, in vigore dal 3 marzo scorso, apporta una serie di modifiche all'articolo 17 del Testo unico Iva (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). Tra le modifiche, segnaliamo l'abrogazione della lettera d) al sesto comma: “alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere”.
Viene dunque eliminata dal testo unico in materia di Iva la disposizione, mai entrata in vigore, che avrebbe reso applicabile il reverse charge (inversione contabile) per la cessione dei materiali e prodotti lapidei.