“Le imprese italiane sono molto preoccupate perché se la misura venisse autorizzata produrrebbe pesanti conseguenze finanziarie per tutti i fornitori della grande distribuzione organizzata, considerata la mole di crediti Iva che matureranno”.
In una nota, Confindustria spiega le ragioni alla base della sua decisione di denunciare preventivamente alla Commissione europea gli effetti distorsivi e i danni alle imprese che potrebbe determinare l'introduzione, prevista dalla Legge di Stabilità 2015, del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) nel sistema Iva italiano per le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari. La misura, non ancora entrata in operatività, è all'esame delle autorità comunitarie per l'eventuale via libera. Per diventare efficace, la norma necessita del rilascio di una deroga – ai sensi della Direttiva Iva – dal Consiglio dell'Unione Europea. Se la deroga non sarà rilasciata, scatterà la clausola di salvaguardia che prevede l'aumento delle accise sui carburanti in modo da assicurare maggiori entrate pari a 728 milioni di euro.
IL REVERSE CHARGE NELL'EDILIZIA SI AMPLIA A TUTTE LE PRESTAZIONI DI SERVIZI D'OPERA. La misura, ricordiamo, prevede di estendere il meccanismo di inversione contabile ad ulteriori tipologie di prestazioni di servizi e cessioni di beni (LEGGI TUTTO) rispetto a quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di soggetti passivi nella disciplina dell’Iva. In particolare viene modificato il comma 6, lettera a) dell'art. 17 – che attualmente limita il meccanismo del reverse charge solo alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che costruiscono o ristrutturano immobili o nei confronti di appaltatori principali o altri subappaltatori – nel senso di escludere da tale limitazione soggettiva le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Tali prestazioni di servizi vengono adesso ricondotte al meccanismo di inversione contabile introducendo la nuova lettera a-ter) al citato articolo 17 del D.P.R. 633/1972, prevedendone l’applicazione in tutti i casi, senza limitazioni con riferimento ai soggetti appaltatori ed al settore edile (codice ATECO2007: 43) e di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81.2) .
Per le attività indicate e solo nel caso di soggetti passivi ai fini Iva (imprese, enti, artigiani, professionisti etc.) il regime di reverse charge si applica indipendentemente dal rapporto contrattuale e dalla tipologia di attività esercitata, ampliando la precedente limitazione soggettiva, che circoscriveva l'applicazione del reverse charge al subappalto nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.
CONFINDUSTRIA: INCREMENTARE LA SOGLIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA FINO A UN MILIONE. “Il sistema produttivo è già notevolmente esposto dagli altri meccanismi di reverse charge e di split payment introdotti con la Legge di Stabilità: per cui è necessario incrementare la soglia di compensazione dei crediti Iva fino a un milione e assicurare fondi adeguati per i rimborsi”, sottolinea Confindustria.
IL MECCANISMO DI INVERSIONE CONTABILE RISCHIA DI ACUIRE I RITARDI NELL'EROGAZIONE DEI RIMBORSI. Nella nota la Confederazione degli industriali ricorda i tempi italiani eccessivamente lunghi per i rimborsi dei crediti Iva – al punto da essere sottoposta ad una specifica procedura di infrazione - e il meccanismo di reverse charge “rischia di acuire i ritardi nell'erogazione dei rimborsi, a scapito dell'effettiva neutralità del funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto, con effetti devastanti sulla liquidità delle imprese e sui loro piani di investimento futuri”.
Confindustria è d'accordo sul fatto che “il contrasto a ogni tipo di evasione fiscale deve essere perseguito con fermezza: l'evasione mina alla radice la corretta competizione tra imprese, con effetti deleteri sia per il bilancio del nostro Stato sia, con riferimento all'Iva, per quello comunitario. Tuttavia – osserva la Confederazione - l'introduzione di fattispecie di reverse charge ulteriori rispetto alle ipotesi elencate dalla direttiva Iva deve essere valutata con estrema cautela e può essere consentita - come prevede la normativa comunitaria - solo in presenza di rischi di frode ampiamente documentati. Non è questo il caso. Con la denuncia preventiva presentata oggi (ieri, ndr) Confindustria vuole suonare un campanello d'allarme e segnalare alla Commissione europea le forti preoccupazioni delle imprese per le conseguenze che la misura potrebbe provocare sul sistema produttivo”.
Leggi anche: “Stabilità 2015: il reverse charge nell'edilizia si amplia a tutte le prestazioni di servizi d'opera”