Il contribuente che vende un garage pertinenziale acquisito con i benefici “prima casa” e che, successivamente, riacquista entro un anno dalla vendita un altro garage con le agevolazioni “prima casa” (al ricorrere dei presupposti previsti) non ha diritto anche al credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998 (risoluzione n. 30/2008).
Lo precisa la rivista online dell'Agenzia delle entrate rispondendo a una domanda di un contribuente su La posta di FiscoOggi.