Il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri ha risposto lo scorso 22 novembre in commissione Giustizia della Camera all'interrogazione 5-12772 Chiarelli sull’incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici.
Nell'interrogazione si segnala come l’introduzione, ad opera dell’articolo 204 del nuovo Codice dei contratti - decreto legislativo n. 50 del 2016 - del comma 2-bis all’articolo 120 del codice amministrativo, laddove prevede l’autonoma ed immediata impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, determinerebbe un eccessivo incremento del contributo unificato in materia di appalti di lavori pubblici, con ricadute negative non solo sul pieno esercizio del diritto di difesa costituzionalmente previsto, ma anche sul controllo di legalità in materia di appalti pubblici contenendo il ricorso alla giustizia.
Su tali premesse, l'interrogazione ha chiesto di conoscere l’andamento dei flussi dei ricorsi depositati dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato nel periodo successivo all’entrata in vigore della citata disposizione e nel corrispondente periodo precedente.
Nella sua risposta il sottosegretario Cosimo Maria Ferri ha innanzitutto precisato che “la tassazione a mezzo di contributo unificato – proprio per la sua natura di entrata tributaria – trova applicazione anche nel processo amministrativo, con importi variabili in ragione della tipologia di controversia o atto. Inoltre, la recente modifica normativa non ha inciso sulla misura del contributo unificato, rimanendo lo stesso regolato, come in precedenza, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 recante il Testo unico sulle spese di giustizia.
Sulla base dei dati forniti dalla Presidenza del Consiglio, competente per la materia in discussione, emerge che nei due periodi considerati, ante e post riforma, lo scarto del numero complessivo dei ricorsi complessivamente depositati (dinanzi a TAR e Consiglio di Stato) è minimo e peraltro evidenzia un trend crescente. Infatti, nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2014 ed il 18 aprile 2016, risultano depositati 6.386 ricorsi; nel periodo compreso tra il 19 aprile 2016 ed il 30 ottobre 2017 ne risultano depositati complessivamente (inclusi gli autonomi giudizi ex articolo 120, comma 2-bis) 6.404.
Così riassunti i dati, la Presidenza del Consiglio ha segnalato che tali rilevazioni non si ritengono idonee a spiegare quale sia stata l’incidenza avuta dalla riforma nella parte in cui ha previsto l’onere di immediata ed autonoma impugnazione del provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni ad essa.
In particolare, ha precisato che «occorre infatti anche considerare che la scelta di non impugnare immediatamente l’ammissione di altri concorrenti può essere dettata da motivazioni diverse dal “costo” legato al contributo unificato, quali l’elevato numero di concorrenti in gara a fronte dell’alea legata all’aggiudicazione della gara».”.