Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140) ha introdotto disposizioni finalizzate a consentire l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, da parte dei proprietari degli immobili inagibili (nuovo articolo 4-quater del decreto-legge n. 189 del 2016).
Tali disposizioni si applicano limitatamente al territorio dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E» della scheda AeDes, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico.
La suddetta disposizione normativa si applica indistintamente sia ai proprietari residenti che non residenti, in quanto la norma fa riferimento generico agli immobili distrutti o danneggiati. Diversamente il legislatore nella norma avrebbe individuato puntualmente i beneficiari.
DECRETO LEGGE 189/2016 ART. 4-QUATER STRUTTURE ABITATIVE TEMPORANEE ED AMOVIBILI. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ‘E’ ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici è consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture temporanee e amovibili, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su terreno anche non di proprietà o su altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, dichiarato idoneo per tale finalità da apposito atto comunale, o sulle aree di cui all’articolo 4-ter del presente decreto.
Entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono, con oneri a loro carico, alla demolizione o rimozione delle strutture temporanee e amovibili di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi.
Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
PROROGA DELLE SCADENZE PER DOMANDE DI CONTRIBUTO E SCHEDE AEDES. “Voglio tornare a rassicurare i cittadini terremotati che non hanno ancora presentato la richiesta di contributo attraverso i loro professionisti di fiducia. Per i danni lievi potranno farlo fino al 30 giugno 2020 grazie al DL 123 convertito in legge 156 del 12 dicembre 2019 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/23/19A07982/sg). Con ordinanza commissariale abbiamo previsto che la scadenza per la presentazione delle richieste per i danni gravi slitti fino al 31 dicembre 2020”.
Risponde così il Commissario alla Ricostruzione Piero Farabollini alle residue preoccupazioni di tecnici e cittadini coinvolti nel processo di ricostruzione che sia imminente la scadenza dei termini di presentazione delle richieste di contributo.
L’ordinanza sulle proroghe, come è noto, è in corso di bollinatura presso la Corte dei Conti, ma sono, di fatto, effettive dall’approvazione nella cabina di coordinamento dello scorso 19 dicembre, compresa quella per la presentazione delle schede Aedes ancora da periziare. I professionisti potranno presentarle anche unitamente al progetto entro il 31 dicembre 2020, termine massimo per consegnare i progetti delle attività produttive per i quali è stata prevista un’anticipazione sull’erogazione del contributo laddove sia necessaria la delocalizzazione.
Regolato anche il tetto massimo per le varianti che è fissato al 30% dalla conversione in legge 156/2019 del DL 123 “Sisma”.