Con il Messaggio n. 5183 del 28 dicembre 2017, l'Inps fornisce chiarimenti sull'ordinanza Commissariale 2 Novembre 2017, n. 41 e in materia di Durc on line e di Durc di congruità.
Con l’ordinanza commissariale 2 Novembre 2017, n. 41, sono state disposte misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
L’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza ha disciplinato, ai predetti fini, gli adempimenti di competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e degli Uffici speciali per la ricostruzione.
In particolare, la norma prevede che questi ultimi, nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, verifichino:
- per gli interventi di ricostruzione pubblica, al momento dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC ON LINE;
- per gli interventi di ricostruzione privata, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione del contributo,in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC ON LINE;
- in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, il possesso della regolarità contributiva attestata con il DURC ON LINE che dovrà essere integrata con la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità) rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
Il dettato della norma ha operato una chiara distinzione dei documenti, DURC ON LINE e DURC di congruità, che il RUP e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno negli ambiti di propria competenza, devono acquisire.
Il Durc On Line, disciplinato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, è il documento con il quale chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili.
La regolarità dell’impresa è attestata secondo i criteri fissati dal predetto decreto attraverso l’apposito servizio Durc On Line disponibile nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it).
Il DURC di congruità è la certificazione relativa alla congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata ed è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili/ Edilcassa territorialmente competenti.
A tal fine, l’ordinanza n. 41/2017 ha stabilito che i criteri di determinazione dell’incidenza della manodopera e di congruità della stessa e le modalità di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera delle Casse Edili ed i requisiti e le modalità di rilascio del c.d. DURC di congruità saranno disciplinati mediante una successiva ordinanza del Commissario straordinario del Governo - art. 1, comma 3, sulla base di un apposito accordo sottoscritto dalle parti individuate al comma 2 del medesimo art. 1. Tale ultimo provvedimento disciplinerà altresì le conseguenze derivanti in caso di inadempienza risultante dai documenti previsti alle lettere a) e b) dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza n. 41/2017.
In ragione delle disposizioni illustrate, con riguardo agli adempimenti di competenza dell’Istituto relativamente alla verifica di regolarità contributiva effettuata con il Durc On Line, si devono ritenere superate le indicazioni fornite al punto 4. del messaggio n. 2174 del 25 maggio 2017, con le quali era stata prevista, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016, l’apertura di una specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “7U”.
Pertanto, le imprese che hanno già provveduto a richiedere l’attivazione di tali posizioni potranno chiedere la loro cessazione utilizzando le consuete modalità.