Il commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Paola De Micheli, ha emanato l'ordinanza n.56 registrata il 14 maggio 2018, avente ad oggetto “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.”
È approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi, nell’Allegato n. 1 all'ordinanza sono indicate, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, le opere interessate dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse della proprietà, del soggetto attuatore, dell’ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l’attività di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche derivanti dall’effettuazione degli interventi in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici.
Alle ordinanze n. 33 dell’11 luglio 2017 e n. 37 dell’8 settembre 2017 sono apportate delle modifiche.
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI CHE RIVESTONO IMPORTANZA ESSENZIALE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE. In considerazione del ruolo fondamentale da essi svolto ai fini della permanenza e della vita delle comunità residenti nei Comuni interessati, gli interventi ricompresi negli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3, relativi ad edifici scolastici, a strutture e presidi ospedalieri, a caserme e ad immobili adibiti a sede municipale dei Comuni rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge.
Gli ulteriori interventi di importanza essenziale, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del decreto-legge, sono indicati nell’elenco di cui all’Allegato 4 alla presente ordinanza, con la specificazione per ciascuno di essi delle ragioni della loro individuazione quali rappresentate dai Presidenti delle Regioni – Vice Commissari.
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dell'ordinanza, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari, sentiti gli enti proprietari degli edifici per tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvedono a individuare gli eventuali interventi per i quali non intendono avvalersi della procedura accelerata di cui al comma 3-bis dell’articolo 14 del decretolegge.
In assenza di tale individuazione la predetta procedura accelerata si applica a tutti gli interventi individuati a norma dei precedenti commi 1 e 2.