Il commissario del governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Paola De Micheli, ha emanato l'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017, avente ad oggetto la “Disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’articolo 24 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.”
L'ordinanza – CLICCA QUI - disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni previste dall’articolo 24 del decreto legge 189 del 2016 per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche operanti nel territorio dei Comuni di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legge.
Le agevolazioni, che assumono la forma di un finanziamento agevolato senza interessi, perseguono l’obiettivo di sostenere il ripristino e il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei suddetti Comuni.
Alla concessione degli aiuti si provvede con le risorse finanziarie previste dall’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo di 9 milioni di euro a valere sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Le risorse di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189/2016, nonché ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria come di seguito indicato:
a) Regione Abruzzo: 10 %;
b) Regione Lazio: 14 %;
c) Regione Marche: 62 %;
d) Regione Umbria: 14 %.
SOGGETTI BENEFICIARI. Possono essere ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni a far data dal 24 agosto 2016 ed aventi, altresì, i seguenti requisiti:
a) essere già presenti ed operanti nei territori dei Comuni, alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;
b) nel caso di impresa iscritta al Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei Comuni;
c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l’attività in uno dei Comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;
d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
e) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
f) non essere incorse nell’applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
h) in caso di delocalizzazione dell'attività, aver già effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni.
PROGRAMMI AMMISSIBILI. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di spesa non superiori a 30.000 euro:
a) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento de minimis, in tutti i settori della produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo;
b) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento de minimis settore agricolo nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Regolamento de minimis settore pesca nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1379/2013.
Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo dei programmi di spesa, come definiti ai punti a), b) e c).
I programmi di spesa devono essere:
a) avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità;
b) realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione di cui all’art. 11 comma 1, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
COSTI E SPESE AMMISSIBILI. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese di investimento, inserite nel programma di spesa presentato, sostenute a partire dalla data di avvio del programma medesimo, come individuata ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a), della presente ordinanza.
Fermi i limiti previsti dall'articolo 6, il programma di spesa di importo pari o superiore ad Euro 10.000,00 può prevedere che una quota non superiore al 50% delle spese di investimento programmate sia destinata al finanziamento del circolante.
Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni le spese di investimento, regolarmente documentate, devono riferirsi ad almeno una delle seguenti voci:
a) attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad eccezione di brevetti licenze e marchi;
c) lavori edili di manutenzione ordinaria entro il limite massimo del dieci per cento del valore degli investimenti ammessi.
Sono inoltre considerate ammissibili, nei limiti di al comma 2, le spese funzionali all’esercizio dell’iniziativa ammessa concernenti le seguenti voci:
a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata.
Ai fini della relativa ammissibilità, i beni cui sono riferite le spese di cui al comma 3 devono:
a) essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;
b) essere direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.
c) essere nuovi di fabbrica.
Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile, o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell’ambito del destinatario finale, coniugi o persone legate da un rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di coniugio ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
L’insussistenza delle condizioni di inammissibilità di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve essere attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le spese sono ammesse al netto dell’IVA, ove detratta o detraibile.
I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati in via definitiva, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, RID, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. L’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dalla disciplina comunitaria, ai sensi dei quali le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), di euro 200.000 per il Regolamento de minimis, fatte salve le specifiche limitazioni dettate nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, di euro 15.000 per il Regolamento de minimis settore agricolo e di euro 30.000 per il Regolamento de minimis settore pesca, nell’arco di tre esercizi finanziari per impresa unica.
Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating reso disponibile sul sito del Soggetto gestore www.invitalia.it.
Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n.449.
Il finanziamento agevolato è rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate annuali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva alla conclusione del periodo di preammortamento e comunque secondo i tempi previsti dal provvedimento di ammissione di cui all’art. 11 comma 1.