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Ricostruzione post-calamità, protezione civile e grandi eventi: decreto-legge approvato dal CdM

Oltre a disposizioni urgenti e necessarie correlate ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità, il nuovo decreto-legge contiene disposizioni per favorire lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina

martedì 11 giugno 2024 - Redazione Build News

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Consta di 12 articoli il decreto-legge “Ricostruzione post-calamità, protezione civile e grandi eventi” approvato ieri 10 giugno dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, dei Ministri per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della Difesa, Guido Crosetto.

Il provvedimento introduce disposizioni urgenti e necessarie, finalizzate a realizzare alcune specifiche esigenze emerse in sede attuativa, correlate ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità. Si aggiungono, inoltre, due disposizioni – nel capo III – finalizzate a favorire le attività urgenti e necessarie per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina. 

Ricostruzione post-calamità

L’articolo 1 riconosce contributi ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

L’articolo 2, nell’ambito delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, prevede che – in caso di edifici danneggiati non ricostruibili – i contributi previsti possano essere destinati al rimborso fino al 100 per cento delle spese occorrenti per l’acquisto di aree (edificabili) alternative o di immobili immediatamente disponibili per destinazione residenziale o produttiva nello stesso comune del bene danneggiato.

L’articolo 3 apporta modifiche sulla procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, prevede che, oltre che della propria struttura, il Commissario straordinario possa avvalersi di enti pubblici e organi statali per effettuare le verifiche sugli interventi per i quali siano stati concessi i contributi per la ricostruzione.

L’articolo 4 prevede, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato negli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri maggio 2023, la facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia.

L’articolo 5 conferisce al Commissario straordinario il potere di individuare con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, ulteriori soggetti attuatori, oltre a regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica.

L’articolo 6 aggiunge le infrastrutture ferroviarie nei piani speciali al fine di consentire al Commissario straordinario di fronteggiare al meglio le situazioni di dissesto idrogeologico, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 7 ha carattere di interpretazione autentica ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, ai sensi dell’articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per assicurare l’assegnazione delle risorse occorrenti agli Uffici speciali per la ricostruzione, per fare fronte alle proprie esigenze di funzionamento.

L’articolo 8 estende la copertura dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, anche per gli eventi calamitosi verificatisi nel 2022-2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e “per i quali non siano già stati previsti finanziamenti con norma primaria”.

L’articolo 9 autorizza l’Agenzia Italia Meteo a ricorrere all’assunzione del proprio personale non solo attraverso procedure di mobilità e comando, ma anche attraverso procedure concorsuali ovvero attingendo a graduatorie già esistenti.

Summit G7 di Brindisi

L’articolo 10 prevede disposizioni di spesa:
- a copertura degli oneri derivanti dai servizi di ordine pubblico che verranno predisposti dalle Forze di polizia in occasione del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024 (comma 1);
- per incrementare, al fine di assicurare il concorso delle Forze armate nel potenziamento della cornice di sicurezza connessa allo svolgimento del citato Vertice, di 1.500 unità il contingente di personale delle Forze armate deputate al controllo del territorio;
- per garantire la difesa aerea e marittima nell’area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi (comma 3);
- per implementare i turni di servizio delle squadre dei vigili del fuoco che devono assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente (comma 4);
- per posticipare (non prima del 31 dicembre 2024) l'assunzione straordinaria di parte di un contingente di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (da assumere secondo la vigente normativa non prima del 1° ottobre 2023), nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco (comma 5).

Giochi olimpici, la natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina

L’articolo 11 chiarisce – in via di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già disponeva che la Fondazione operi “in regime di diritto privato”) – che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione “Milano Cortina 2026”, inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

Già la sentenza n. 362/2004 del T.A.R. per il Piemonte aveva escluso la natura di organismo di diritto pubblico dell’allora Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 (TOROC). In precedenza, anche la Commissione Europea nell’ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002, aveva precisato che il TOROC Commissione Europea svolgesse attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all’evento.

Quattro pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato

La natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina è stata affrontata con quattro pareri dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Il parere del 24 giugno 2020, evidenzia come la Fondazione non risulti riconducibile a nessuna delle categorie assoggettabili al codice dei contratti pubblici.

Il parere del 28 luglio 2020, evidenzia che alla Fondazione non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 1, commi 471 e 472, della legge n. 147 del 2013 sui compensi erogati ai propri dipendenti e amministratori, rimarcando che la Fondazione reperirà le fonti di finanziamento sul mercato in virtù di attività di tipo negoziale.

Il parere del 16 febbraio 2021 affronta il tema delle garanzie e del rischio che le attività della Fondazione possano gravare a fine Giochi sugli enti pubblici, evidenziando che tale circostanza non incide sulla natura della Fondazione, che resta non qualificabile come organismo di diritto pubblico.

Il parere del 16 marzo 2021 conferma tutti i precedenti pareri anche laddove la Fondazione ricevesse anticipazioni da enti pubblici, imputando poi i costi al fondo di gestione derivante da attività di marketing, ribadendo solo “l’opportunità – al fine di limitare il più possibile la necessità che le Amministrazioni centrali e territoriali siano chiamate a colmare eventuali deficit della Fondazione – che quest’ultima, nella determinazione dei compensi e, più in generale, nella quantificazione dei costi, si ispiri a criteri di contenimento ed economicità”.

In conclusione, la Fondazione è stata istituita per adempiere a obblighi di natura privatistica, come già prevede l’articolo 2 comma 2 del DL 216/2020. La nuova disposizione offre quindi certezza rispetto al quadro giuridico che ne regola le attività, offrendo i chiarimenti necessari per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, così scongiurando il pericolo di ritardi che comprometterebbero la realizzazione dell’evento.

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