La ristrutturazione degli edifici resi inagibili dal sisma del 2016 in Centro Italia non necessita dell’autorizzazione paesaggistica preventiva della Sovrintendenza quando l’intervento, anche se prevede la totale demolizione e ricostruzione, è conforme all’edificio preesistente ai sensi della normativa speciale sul sisma, che tollera leggere modifiche alla volumetria, alle superfici e ai prospetti.
Con una Nota trasmessa alle Sovrintendenze del territorio e al Commissario Sisma 2016, il Ministero della Cultura ha fornito un chiarimento molto importante sulle procedure per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto, specificando il contenuto di alcune sue precedenti Circolari. Nella Nota si conferma la bontà delle norme di semplificazione introdotte con le Ordinanze commissariali, poi suggellate nella normativa speciale sul sisma, e si accolgono in pieno le posizioni dell’Ufficio Giuridico del Commissario, esposte in un parere firmato il 22 febbraio scorso.
Si esclude anche il rischio che alcuni interventi di ristrutturazione post sisma, sebbene conformi, possano essere qualificati dai Comuni competenti come “nuove costruzioni” precludendo così l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus al 110%. La normativa generale, ed in particolare la Circolare 44 del 2021 dello stesso Mic, prevede infatti che le Sovrintendenze indichino ai Comuni la necessità di qualificare come tali tutti gli interventi che comportino anche una sola modifica alla volumetria, alle superfici e ai prospetti, che invece sono contemplate dalla legge speciale per favorire ed accelerare la ricostruzione degli edifici nei centri colpiti dal terremoto.
Nella nota trasmessa alle Sovrintendenze, il Mic conferma che “non necessitano di autorizzazione paesaggistica gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione, conformi agli edifici preesistenti, che non prevedono incrementi volumetrici o di superfici, salve le modeste variazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l’efficientamento energetico dell’edificio e per l’adeguamento agli standard igienico sanitari”. L’autorizzazione, aggiunge poi il Mic, non serve neanche “per le modifiche dei prospetti negli interventi di ricostruzione” previsti dalla legge sul sisma.
“Ringrazio il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, per la sensibilità dimostrata con questa Nota che ribadisce – ha sottolineato il Commissario Straordinario, Giovanni Legnini – come le esigenze di tutela dei valori paesaggistici possano ben convivere con la semplificazione amministrativa necessaria alla celerità degli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma”.
IN ALLEGATO la Nota di chiarimento del Ministero della Cultura e il Parere dell’Ufficio Giuridico del Commisssario.