È in vigore da ieri 10 aprile 2017 la legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione in legge del DL 9 febbraio 2017, n. 8 recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile.
Approvata in via definitiva dal Senato il 5 aprile, la legge – IN ALLEGATO - attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello. È previsto affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del nuovo Codice Appalti (del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), entro i limiti ivi previsti, a professionisti iscritti agli Albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purche' iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto ovvero, in mancanza, purche' attestino il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottateed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.
La legge n. 45/2017 contiene inoltre disposizioni per l'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture di emergenza.
PIANIFICAZIONE URBANISTICA. Sono i comuni, anche con il supporto degli uffici speciali per la ricostruzione, a curare la pianificazione urbanistica relativa alla ricostruzione.
VERIFICHE DI AGIBILITÀ. I tecnici professionisti possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici attraverso la compilazione della scheda AeDES.
GESTIONE DELLE MACERIE E DEI MATERIALI DI SCAVO. L'articolo 7 affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie, nonché contiene norme per la gestione dei materiali da scavo, anche allo scopo di consentire di operare in deroga alla normativa vigente, e il loro trasporto ai siti di deposito. Ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico, le attività di demolizione e contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie di ciascun edificio.
DIRETTORE DEI LAVORI. Il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico) con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 dovrà essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Ecco il testo dell'articolo 20-bis:
1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che risultino necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse agli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Le risorse accertate sono rese disponibili anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di accertata inagibilità degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone di maggiore pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. I documenti attestanti le verifiche di vulnerabilità sismica eseguite ai sensi della normativa tecnica vigente sono pubblicati nella home page del sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile.
2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, eseguiti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 o già certificati da precedenti verifiche di vulnerabilità sismica sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.
4. Entro il 31 agosto 2018 ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.».
QUOTA 8X1000 AL RESTAURO DEI BENI CULTURALI. È prevista la destinazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016.
PROGETTO CASA ITALIA, ISTITUITO IL DIPARTIMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. È istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia», anche a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le aree del Centro Italia nel 2016 e nel 2017, al fine di sviluppare, ottimizzare e integrare strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici. L'istituzione del predetto dipartimento avviene ferme restando le attribuzioni disciplinate dalla normativa vigente in capo al Dipartimento della Protezione civile e delle altre amministrazioni competenti in materia.