Nell’ambito degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, a causa dell’aggravarsi delle conseguenze degli eventi calamitosi e del verificarsi di nuovi eventi sismici, in particolare quello occorso il 18 gennaio 2017, il messaggio Inps 25 maggio 2017, n. 2174 – CLICCA QUI - comunica che sono stati previsti nuovi interventi e sono stati individuati gli ulteriori comuni interessati dal sisma, il cui elenco è riportato in allegato al messaggio.
Il messaggio, inoltre, illustra le disposizioni che disciplinano la verifica della regolarità contributiva dei professionisti e degli operatori economici impegnati nell’attività di ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati e fornisce indicazioni in merito alla notifica degli avvisi bonari e dei verbali di accertamento ispettivo, rettificando quanto già comunicato al paragrafo 5 della circolare Inps 25 novembre 2016, n. 204.
“L’art. 35, del Decreto legge n. 189/2016, rubricato “Tutela dei lavoratori” stabilisce che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici - per i quali è concesso un contributo il cui regime è disciplinato dall’art. 6 del medesimo decreto – è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Il legislatore, se da una parte ha imposto, a tutela dei lavoratori, l'obbligo dell'integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali, dall'altra, pur vincolando l'erogazione dei finanziamenti agevolati al possesso del DURC rilasciato, come specificato al precedente paragrafo 1., nel rispetto della previsione dell’articolo 8 del DM 30 gennaio 2015, al successivo comma 2 del medesimo articolo ha disposto che gli Uffici speciali per la ricostruzione devono effettuare la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
La formulazione della norma introduce pertanto una particolare modalità di verifica della regolarità contributiva che, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, resta circoscritta unicamente al cantiere e ai lavoratori in esso impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori.
In merito, si ricorda, infatti, che ai fini della formazione del Durc on line, il citato art. 3 non ponendo limiti al campo di operatività della verifica - sul punto si rinvia al paragrafo 2. della circolare n. 126 del 26 giugno 2015 - dispone che la stessa deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti dovuti dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori subordinati ed a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’azienda stessa, nonché ai pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
Stante il quadro normativo sin qui delineato, al fine di consentire all’Istituto di effettuare, nel rispetto della previsione del comma 2 dell'art. 35 del D.L. n. 189/2016, la verifica della regolarità delle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui sopra, le medesime dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva nella quale dovrà essere denunciata e versata la contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori impiegati nel cantiere per il periodo di esecuzione dei lavori.
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione, il datore di lavoro dovrà indicare, quale data di inizio attività con dipendenti, la data di inizio del cantiere.”