“La riduzione prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l'anno 2018, nella misura dell'11,50 per cento”.
Lo conferma il nuovo decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sul portale del Ministero del lavoro nella sezione “Pubblicità legale”.
Ricordiamo che nel settembre scorso per le vie brevi la D.C. Inps ha confermato agli uffici dell'Ance l’imminente pubblicazione del decreto ministeriale. L’Inps, riservandosi di procedere all’emanazione delle relative indicazioni operative previa pubblicazione del suddetto decreto, diversamente dagli anni precedenti non fornisce, salvo ritardi sulle tempistiche anticipate, indicazioni operative transitorie, in passato necessarie ai sensi dell’art. 1 co. 51 della L. n. 247/07.
Si tratta, in particolare, della previsione normativa che stabilisce che : “decorsi trenta giorni dalla data del 31 luglio e sino all’adozione di un apposito decreto interministeriale, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento”.
In allegato il decreto ministeriale