Riduzione da 45 a 30 giorni dalla notifica del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Riduzione del termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria da 60 giorni a 30 giorni. Prevista la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati.
Lo prevede l’articolo 40 (come modificato durante l’esame alla Camera) del Nuovo Decreto PNRR (decreto-legge n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) convertito in legge dal Parlamento e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Biometano, misure per favorire l’accesso ai bandi PNRR
L’articolo 31-bis, introdotto dalla Camera, introduce una norma volta ad agevolare l’accesso ai bandi per i finanziamenti PNRR previsti per la realizzazione della misura M2C2 Investimento 1.4, Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l’economia circolare.
Si prevede in particolare che – nell’ambito della procedura abilitativa semplificata (disciplinata dall’art. 6, commi da 1 a 10 del D. Lgs. n. 28/2011) – i titolari degli impianti che intendono partecipare ai predetti bandi possano ottenere, ove previste, le autorizzazioni ambientali di cui al D.lgs. n. 152/2006 anche in seguito alla definizione della procedura di ammissione al finanziamento PNRR.
Si tratta specificatamente dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA) ex art. 29-bis e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ex art. 269 D.lgs. n. 152/2006.
La norma precisa che in ogni caso tali autorizzazioni devono essere ottenute prima dell’avvio dei lavori per la realizzazione dei predetti impianti.
Semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica
L’articolo 12, comma 16-bis, introdotto durante l’esame alla Camera, prevede che, al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativamente alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, nei casi in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Unione europea, l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico, si intende accolta qualora entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente proprietario della strada.
Resta salva la facoltà dell’ente proprietario della strada di imporre delle prescrizioni successivamente alla scadenza del termine nonché di adottare determinazioni in via di autotutela.
Per quanto attiene, infine, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, viene data la facoltà al soggetto richiedente di comunicare, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della disposizione in questione, all’amministrazione procedente, la volontà di avvalersi della nuova disciplina.
Proroga dell’efficacia del provvedimento di VIA
L’articolo 12, comma 14, aggiunge quattro nuovi periodi alla fine del comma 5 dell’art. 25 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006).
Il primo periodo del comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 dispone, tra l’altro, che il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso. Il successivo periodo dispone che, decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente (corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute) di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
Il nuovo quarto periodo del comma 5 dell’art. 25 del Codice dell’ambiente, introdotto dal comma in esame, disciplina il caso in cui l'istanza di proroga è presentata dal proponente almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA.
In tale caso, il provvedimento di VIA continua a essere efficace fino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
Il nuovo quinto periodo disciplina la verifica, da parte dell'autorità competente, della completezza della documentazione contenuta nell’istanza di proroga, stabilendo che tale verifica deve essere effettuata entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima.
In base al nuovo sesto periodo, qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a 30 giorni.
Il nuovo settimo periodo dispone che, se entro tale termine la documentazione integrativa non viene presentata o (all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di 15 giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste) risulta incompleta, allora l’istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.
Monitoraggio ISPRA delle prescrizioni sulle valutazioni di impatto ambientale
L’articolo 12, comma 14-ter, introdotto dalla Camera, modifica il comma 2 dell’art. 28 del Codice dell’ambiente, che disciplina il monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.
Con la modifica, per lo svolgimento delle suddette attività, l'autorità competente può avvalersi di ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni annui, a cui si provvede attraverso i proventi derivanti dalle tariffe previste per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Con un decreto ministeriale sono determinate le risorse da assegnare ad ISPRA annualmente per l’attività di monitoraggio.
La nuova norma lascia invariata, rispetto al testo previgente, la possibilità di avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica, ma senza più prevedere per tali incarichi la stipula di protocolli d’intesa. (fonte: dossier parlamentare del 18 aprile 2024)
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