Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Così come è stato precisato dal Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Servizio III già con la Circolare dell’11 maggio 1998 n. 121 [Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449. - "Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria. Ulteriori chiarimenti"] al punto 2.4, il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione del 41% (questa era la percentuale di detrazione operativa illo tempore), sia pure limitatamente alle sole spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
Dal punto di vista fiscale per usufruire delle agevolazioni previste dall’articolo 16-bis TUIR sono sufficienti le fatture dei fornitori e che i bonifici vengano redatti secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Dal punto di vista burocratico-amministrativo, trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria (pena il beneficio fiscale), sarà necessario notificare in Comune una Comunicazione di inizio lavori (CIL) o di Attività edilizia libera anche per poter attestare la data certa di inizio lavori.