Siamo a Milano. L'amministrazione comunale ordina a un condominio, in persona del relativo amministratore pro tempore, di adeguare il sistema di smaltimento rifiuti a quanto disposto dalle norme del regolamento edilizio e del regolamento di igiene, dotandosi di un locale per lo stoccaggio dei rifiuti.
In tale condominio, infatti, la raccolta dei rifiuti non è regolare, perché effettuata all’aperto ad una distanza di soli 3 metri dalle finestre delle abitazioni, sotto una tettoia utilizzando alcuni trespoli muniti di sacchi neri, alcuni dei quali, però, sono depositati direttamente a terra.
Con ricorso al Tar Lombardia, il condominio suddetto lamenta, in termini di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, che l’Amministrazione comunale, con il provvedimento impugnato, avrebbe dato applicazione a disposizioni non applicabili alla fattispecie concreta, posto che le norme del regolamento edilizio invocate, le quali impongono che ogni edificio debba essere dotato di apposito locale per la raccolta dei rifiuti, si applicherebbero esclusivamente agli edifici di nuova realizzazione ovvero per i quali siano stati di recente eseguiti lavori di ristrutturazione e non già alle strutture, come quella del condominio interessato, realizzate in epoca risalente, anteriore all’entrata in vigore delle norme stesse.
Con la sentenza n. 399 depositata il 4 febbraio 2015, il Tar Milano (Sezione Quarta) respinge il ricorso, precisando quanto segue.
PER I VECCHI FABBRICATI L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE PUÒ ESSERE IMPOSTA IN NOME DELL'INTERESSE PUBBLICO. Per i fabbricati di nuova costruzione l’applicazione delle nuove regole è comunque necessaria; questi quindi dovranno tassativamente dotarsi, in applicazione dell’art. 59, di un locale per lo stoccaggio dei rifiuti. Per i fabbricati vetusti invece l’applicazione delle nuove regole (e quindi l’adeguamento del fabbricato al regolamento edilizio sopravvenuto), pur non essendo sempre dovuta, può essere imposta dall’Autorità amministrativa qualora ricorrano superiori esigenze di interesse pubblico, con il limite oggettivo degli interventi tecnicamente realizzabili.
Tipiche ragioni di interesse pubblico sono quelle connesse alle preminenti esigenze di tutela della salute e dell’igiene ed in particolare al corretto svolgimento delle operazioni di raccolta e stoccaggio dei rifiuti, prodotti dalle unità abitative, all’interno di spazi ed aree condominiali, in attesa del loro conferimento al servizio pubblico di raccolta. E’ infatti intollerabile, per ovvie ragioni di igiene e per inderogabili esigenze di prevenzione della salute, che i rifiuti vengano ammassati (pur se allocati in appositi cassonetti) per stazionare, in attesa del conferimento, in aree condominiali non adatte allo scopo poste in immediata vicinanza alle finestre delle abitazioni.