L’attivazione del Superbonus 110% ha dato il via a numerosi cantieri edili che, volenti o nolenti, producono rifiuti da costruzione e demolizione, i cosiddetti rifiuti inerti. Per esempio cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche legno, vetro, plastica, miscele bituminose, metalli, terre e rocce, fanghi, cartongesso, materiali isolanti anche contenenti amianto.
Si tratta a tutti gli effetti di rifiuti speciali (da non confondersi con quelli pericolosi) e come tali devono seguire precise regole per lo smaltimento. Innanzitutto devono essere classificati con il codice Cer e secondariamente raggruppati in un deposito temporaneo, avendo cura di tenerli separati, prima di conferirli in una discarica per rifiuti inerti o in un impianto di trattamento autorizzato.
Deposito temporaneo
Il deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione ma, a seconda della scelta effettuata inizialmente, deve avviare i rifiuti alla discarica o al recupero con cadenza almeno trimestrale, oppure secondo un criterio volumetrico fino a 30 metri cubi e 10 tipi di rifiuti pericolosi, da tenere al massimo un anno. Nel deposito temporaneo vanno predisposte superfici di appoggio impermeabili, etichettatura dei contenitori, cartellonistica con sintetica descrizione del rifiuto, delimitazione dell’area e accesso solo a personale identificato.
Trasporto
Il registro di carico e scarico è obbligatorio per i rifiuti pericolosi e va conservato per tre anni. Infine, il trasporto (anche se in conto proprio) va sempre effettuato con mezzi autorizzati dall’Albo gestori ambientali e, tranne rare eccezioni, con il formulario.
Ricevere rifiuti senza formulario è reato
Sempre in tema di rifiuti recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n. 33420 del 9 settembre 2021) che ha confermato la legittimità di precedenti condanne del Tribunale e della Corte d’Appello di Firenze: compie reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, ai sensi all'articolo 256, comma 4, del Decreto Legislativo 152/2006 (Codice ambientale) il recuperatore che riceve rifiuti senza formulario.
Il fenomeno che si vuole osteggiare sarebbe tra l’altro abbastanza diffuso: soggetti che si recano presso gli impianti di recupero di rifiuti affermando di essere semplici cittadini e come tali non soggetti al formulario (obbligatorio, quasi sempre, solo per enti e imprese). Meno grave del reato di gestione non autorizzata di cui al comma 1 dello stesso articolo, ma pur sempre reato.
Franco Metta