Entro il 25 marzo 2025 le aziende del settore devono adeguarsi al decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2024, questo decreto (nuovo Regolamento End of waste), entrato in vigore il 26 settembre 2024, aggiorna le norme concernenti il recupero e la gestione dei rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione, e abroga dal 26 settembre 2024 il decreto del MASE n. 152 del 27 settembre 2022.
Composto da 9 articoli e 3 allegati, il provvedimento mira a superare le criticità emerse con il DM 152/2022, ampliando il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e alleggerendo gli oneri economici e amministrativi per gli operatori.
La scadenza del 25 marzo 2025
Come segnala l'Istituto Giordano, che ha messo a punto un'apposita guida pratica, entro il 25 marzo 2025 le aziende dovranno presentare l’aggiornamento della comunicazione all’Autorità competente o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.
I rifiuti inerti ammissibili
Il decreto specifica un elenco di rifiuti inerti ammissibili, tra cui cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (Codici EER/CER 170101, 170102, 170103, ecc.), miscele bituminose e terre e rocce da scavo (Codici EER/CER 170302, 170504, ecc.), scarti di ghiaia, pietrisco e scarti di sabbia e argilla (Codici EER/CER 010408, 010409, ecc.).
Per ottenere la qualifica di aggregato recuperato, i rifiuti devono subire un trattamento meccanico (frantumazione, vagliatura, separazione delle frazioni metalliche) e rispettare precisi parametri ambientali e tecnici. È inoltre obbligatoria la Dichiarazione di Conformità (DDC) per ogni lotto prodotto.