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Rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ecco lo schema di regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto

La bozza del MITE è stata inviata alla Commissione europea per l'esame da concludersi entro il 15 giugno 2022

venerdì 25 marzo 2022 - Redazione Build News

rifiuti-costruzioni

Il 14 marzo scorso è stato inviato alla Commissione europea, per l'esame da concludersi entro il 15 giugno 2022, lo schema di Regolamento del MITE recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale.

Questo regolamento, si legge all'articolo 1, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 2, comma 1, del presente regolamento sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 2, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se lo stesso è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1. L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.

Nelle premesse al decreto si legge che “esiste un mercato per l’aggregato recuperato in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico”, che “sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento”, e che “la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”.

Dall’istruttoria effettuata “è emerso che l’aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, non comporta impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull’ambiente”.

IN ALLEGATO lo schema di Regolamento.

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