Anaepa Confartigianato Edilizia segnala che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in risposta ad un interpello del 14 novembre scorso presentato dalla Città Metropolitana di Milano, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione del Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti (EoW) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale (ai sensi dell’art. 184 – ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, Testo Unico Ambiente).
In particolare, è stato richiesto al Ministero di confermare che:
1. il decreto si intende non applicabile ai rifiuti costituiti da EER 170504 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
2. per il recupero di tali rifiuti devono essere attivati specifici procedimenti di autorizzazione per l’ottenimento della fattispecie di end of waste caso per caso;
3. nelle suddette autorizzazioni caso per caso l’EoW prodotto, qualora utilizzato nel sito di bonifica di provenienza, dovrà essere conforme alla tabella 3 dell’allegato 1 del DM 152/2022 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All.5, Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, in base alla specifica destinazione d’uso (colonna A e B) prevista dal progetto di bonifica.
Con riferimento ai quesiti proposti, il Ministero ha richiamato i contenuti del D.M. n. 152/2022 che individua i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregati recuperati (Allegato 1). In tal caso l’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 al D.M. n. 152/2022. L’ambito di applicazione del decreto, individuato al comma 1 dell’articolo 1, è circoscritto esclusivamente ai rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi, identificati al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’allegato 1, nonché ai rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1. Non sono ammessi i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Pertanto, i rifiuti identificati con codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”, sebbene inclusi nell’elenco di cui al punto 1 della tabella 1 dell’allegato1 del DM 152/2022, qualora siano provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica non rientrano nel campo di applicazione del decreto in quanto originati da attività connesse e funzionali alla procedura di bonifica di un sito contaminato e non da attività di costruzione e demolizione.
Le operazioni di recupero aventi a oggetto rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto, sono soggette al rilascio delle autorizzazioni “end of waste” cosiddette “caso per caso” ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nello specifico, il comma 3 del citato articolo dispone che in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ovvero mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le autorizzazioni caso per caso devono individuare i rifiuti ammissibili all’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. In particolare, i provvedimenti autorizzativi devono individuare le operazioni di recupero/riciclaggio compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in entrata che garantiscano i requisiti di qualità dei materiali in uscita, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento e gli standard tecnico prestazionali. Devono, inoltre, dettagliare gli usi ammessi per la sostanza o l’oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, indicando le eventuali tipologie di processi produttivi in cui l’end of waste viene utilizzato, nonché i parametri da analizzare per la verifica delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti e la relativa frequenza di analisi.
Nel caso prospettato dei rifiuti costituiti da EER 170504 provenienti da siti contaminati che abbiano cessato la qualifica di rifiuti a seguito di un’operazione di recupero autorizzata caso per caso, appare condivisibile la possibilità di utilizzo degli stessi nel sito di provenienza se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 Allegato 5 alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. n. 152/2006 in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica. In tal caso è opportuno utilizzare, ai fini della verifica della conformità dell’eluato, le metodiche e i limiti da utilizzare al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.
IN ALLEGATO la risposta del MASE all'interpello.