È in vigore da oggi 26 settembre il decreto approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 l'11 settembre scorso. Il decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si intitola “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.
Il provvedimento è composto da 9 articoli e 3 allegati.
Questo regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
Dal 26 settembre 2024 abrogato il DM 152/2022
Il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cioè dal 26 settembre 2024.
Definizioni
Per «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione» si intendono i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento.
Per «altri rifiuti inerti di origine minerale» si intendono i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento.
I «rifiuti inerti» sono i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.
L'«aggregato riciclato» è l'aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni. L'«aggregato artificiale» è l'aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo.
L'«aggregato recuperato» è l'aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184 -ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento.
Il «lotto di aggregato recuperato» è un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato.
Il «produttore di aggregato recuperato» o «produttore» è il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato.
La «dichiarazione di conformità» è la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato.
L'«autorità competente» è l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III -bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo.
Obiettivo: superare le criticità emerse con il DM 152/2022
Ricordiamo che a fine giugno il viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Vannia Gava, ha annunciato, con soddisfazione, la firma del nuovo decreto sul riutilizzo degli inerti da costruzione e demolizione che semplifica e migliora le regole per reimmetterli sul mercato.
La nuova normativa, particolarmente attesa dal settore, mira a superare le criticità emerse con il precedente DM 152/2022, ampliando il novero delle applicazioni cui possono essere destinati i materiali e alleggerendo gli oneri economici e amministrativi per gli operatori.
“In un Paese povero di materie prime, recuperiamo strategicamente materia prima seconda centrando diversi obiettivi: meno discarica e, quindi, più economia circolare, più tutela ambientale, ma anche ascolto e supporto alle imprese con un impatto positivo per molte filiere tra cui quella estrattiva, delle costruzioni e delle demolizioni, della produzione di aggregati riciclati, bitumi, calcestruzzi e cementi, che hanno un peso importante in Italia”, ha detto il viceministro.
Articolo aggiornato 26 settembre 2024
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