Fisco

Riforma appalti, il nuovo Codice oggi al Consiglio dei ministri. Lettera di FINCO a Renzi

Secondo la Federazione l’ipotesi di una maggiore liberalizzazione del subappalto è percorribile solo qualora in fase di gara siano verificati i requisiti di qualificazione sia degli affidatari che dei relativi subappaltatori

giovedì 3 marzo 2016 - Redazione Build News

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È convocato oggi, giovedì 3 marzo 2016 alle ore 10,00 a Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri che esaminerà il decreto legislativo di riforma del Codice Appalti e di attuazione delle direttive Ue del 2014 su appalti e concessioni, come annunciato ieri dal premier Matteo Renzi.

LETTERA FINCO A RENZI. Finco (Federazione industrie, prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le costruzioni) ha inviato ieri al presidente del Consiglio Matteo Renzi una lettera che riportiamo.

“La bozza di Decreto Legislativo attualmente in esame, a quanto risulta (poiché non è possibile avere certa contezza del testo) prevede:

1) La completa liberalizzazione del subappalto senza prioritariamente mantenere, ed anzi rafforzare, sin da subito un sistema unico di qualificazione non solo per eseguire le opere ma anche per partecipare alle gare.

Dovrebbe essere evidente che, in mancanza di requisiti di qualificazione, si debba ricorrere non già al subappalto in fase di esecuzione dei lavori ma ai raggruppamenti temporanei di imprese in sede di gara, con imprese aventi i necessari requisiti.

Deve essere anche di tutta evidenza la non utilizzabilità dei lavori affidati in subappalto ai fini della qualificazione tecnica.

2) La completa eliminazione della necessità di utilizzare aziende qualificate nelle opere superspecialistiche di cui all’articolo 37 comma 11 della vigente normativa.

3) Un possibile profilo di eccesso di delega rispetto ai principi espressi dal Legislatore parlamentare con riferimento al suddetto tema del subappalto nonché un travisamento dei principi informatori delle Direttive Europee laddove venisse meno la qualificazione di tutti o di alcuni degli operatori delle categorie richieste dalla gara.

4) Tutto quanto sopra senza che si conosca la relativa analisi di impatto della regolamentazione (che in allegato sviluppiamo in sintesi per alcuni punti di nostro precipuo interesse).

Ove verificate, tale disposizioni rappresenterebbero un durissimo colpo all’assetto dei lavori pubblici nel Paese già per altri versi denso di criticità pregresse.

In particolare le conseguenze, gravissime, sarebbero:

- un pesante abbattimento della qualità complessiva delle opere, venendo meno il legame ora previsto tra le opere stesse e le imprese qualificate che posseggono l’idonea capacità tecnica ad eseguirle;

- un consistente aumento del rischio della sicurezza in cantiere, rischio notoriamente contenuto quando le opere sono eseguite direttamente dalle imprese specializzate;

- un potenziale (ma di fatto reale) allargamento dell’area suscettibile di infiltrazioni malavitose;

- una significativa ed irreversibile penalizzazione degli investimenti compiuti dalle imprese specialistiche che, per la natura stessa della loro attività, producono, investono ed innovano, garantendo stabile occupazione, nel nostro Paese e che, con tale sistema, verrebbero ancor più relegate nel subappalto.

Un danno quindi irreparabile per 17.000 imprese con oltre 200.000 occupati (senza considerare l’indotto), diffusamente distribuite su tutto il territorio nazionale. Danno che non può essere in alcun modo “compensato” dalla nuova – e certamente condivisibile quanto indispensabile – previsione di pagamento diretto ai subappaltatori, ai fornitori di beni e lavori ed ai prestatori di servizi.

Quanto precede è in assoluto contrasto, inoltre, con lo Small Business Act e cioè con quell’insieme di misure volte, come Ella ben sa, a consentire un migliore esercizio d’impresa da parte delle piccole aziende il cui ruolo verrebbe assolutamente mortificato.

Pertanto a nostro avviso è percorribile l’ipotesi di una maggiore liberalizzazione del subappalto solo qualora in fase di gara siano verificati i requisiti di qualificazione sia degli affidatari che dei relativi subappaltatori.

In sostanza il nuovo Codice deve salvaguardare e premiare le Vere imprese dal crescente dominio delle scatole vuote, da quei contenitori che millantando professionalità costituiscono esclusivamente un’intermediazione economica “in danno” dell’Amministrazione appaltante e dei veri esecutori dell’opera.

A questo proposito proponiamo di inserire all’articolo 105 comma 4 lettera a) della bozza di Decreto Delegato di cui trattasi, dopo le parole “… sono subappaltabili” il seguente periodo “purché l’affidatario sia qualificato nella relativa categoria”.

In caso contrario dovrebbe assolutamente essere reinserito il limite al subappalto al 30% attualmente previsto nonché le previsioni di cui all’attuale articolo 37 comma 11 del Codice vigente 163 del 2006”.

IN ALLEGATO LA NOTA DI FINCO DI PRIMO IMPATTO SU BOZZA DECRETO DELEGATO PER LA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI

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