L'Autorità anticorruzione ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 febbraio 2016 che fornisce indicazioni sull’applicazione delle norme sugli obblighi di trasmissione all’Anac delle varianti in corso d’opera (art. 37, d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114).
Rimangono confermati i criteri principali come chiariti nel Comunicato del 17 marzo 2015: le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all’ANAC la documentazione di cui all’art.37, comma 1, legge n.114/2014, qualora:
- l’importo dell’appalto a base di gara sia superiore alla soglia comunitaria di cui all’art.28 del d.lgs. n.163/2006;
- la variante sia superiore al 10 % dell’importo del contratto originario.
Le stazioni appaltanti, in applicazione dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. 163/2006, sono tenute alla trasmissione all’ANAC della documentazione di cui all’art. 37, comma 1, legge n.114/2014, anche nei seguenti casi:
- nel caso in cui il superamento del 10% sia determinato dal cumulo di più fattispecie di variante, purché almeno una sia riconducibile a quelle individuate dal primo comma dell’art.37 legge n. 114/2014 (ad esempio, ex art. 132, comma 1, lett. b) e art 132, comma 3, secondo periodo, ovvero, ex art. 132, comma 1, lett. c), e art.205 del d.lgs. 163/2006);
- nei contratti misti con prevalenza di servizi o di forniture, nella misura in cui la variante riguardi l’esecuzione di lavori e l’importo dei lavori stessi (a base di gara) sia superiore alla soglia comunitaria;
- per le varianti relative ad appalti nei settori speciali o relative ad interventi emergenziali sottoposti a deroga;
- per le varianti ripetute relative ad un medesimo appalto, qualora, ferme restanti le altre soglie e condizioni, il loro importo complessivo superi il 10% dell’importo originario del contratto; in tal caso, il termine di 30 giorni decorre dall’approvazione della variante che determina il superamento della soglia del 10% del contratto originario.
INTERPRETAZIONI ESTENSIVE. Con il nuovo Comunicato del 17 febbraio 2016, l'Anac anticipa gli effetti della riforma del codice appalti attraverso alcune interpretazioni estensive.
CONCESSIONI. Per quanto riguarda il settore delle concessioni “inclusi i concessionari autostradali, non sussistendo deroghe di sorta, l’obbligo di trasmissione ex art. 37, d.l. 90/2014 (conv. con l. legge 114/2014) ricorre tout court. L’obbligo di trasmissione deve essere ottemperato entro trenta giorni dall’approvazione della variante in corso d’opera da parte dell’ente concedente”.
CUMULO. Altro chiarimento importante concerne il criterio del cumulo con le varianti adottate prima dell’entrata in vigore del d.l. 90/2014. L'Autorità anticorruzione precisa che “la previsione normativa secondo cui la comunicazione all’ANAC deve riguardare le varianti «di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto» deve essere interpretata nel senso che devono essere considerate anche le varianti adottate prima dell’entrata in vigore del d.l. 90/2014 ai fini dell’incidenza sulla soglia di rilevanza”.
La cumulabilità “consentirà di ottenere una rappresentazione corretta degli interventi in variante e dei maggiori costi sostenuti nella loro effettiva quantificazione nella fase esecutiva del contratto”.