Introduzione del "dibattito pubblico", abrogazione della legge obiettivo, spazio ai concorsi di progettazione e alla qualità progettuale, semplificazione degli appalti sotto i 100mila euro, individuazione delle Unioni di Comuni o altri enti locali aggregatori di Comuni come stazioni appaltanti.
Sono numerose le novità contenute nel testo del disegno di legge delega per la riforma degli appalti pubblici, approvato martedì scorso dalla Camera (LEGGI TUTTO) e passato ora al vaglio del Senato per il via libera definitivo. Di seguito riportiamo alcune delle principali misure, come illustrate in una nota di lettura pubblicata da Uncem Piemonte.
AGGIUDICAZIONE GARE CON OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA – GREEN PUBLIC PROCUREMENT – DIVIETO DI AGGIUDICAZIONE CON CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO. L’offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione è – nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento – il criterio scelto dal legislatore. Seguendo un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita dei materiali e promuovendo la facoltà ovvero, laddove ritenuto necessario, prevedendo l’obbligo di includere il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi ambientali e/o sociali connessi all’oggetto dell’appalto pubblico o del contratto di concessione.
Il lavoro in Aula ha ulteriormente dato indicazione circa le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Molto significativa è stata l’introduzione, prima al Senato e poi rafforzata dal lavoro della Commissione alla Camera, del divieto di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno al 50 % dell’importo totale del contratto, al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.
È stato anche escluso il ricorso all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, con il solo criterio di aggiudicazione del prezzo e del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso.
STAZIONI APPALTANTI. Introdotto dalla Commissione un rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e controllo della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché per le verifiche e i controlli relativi all’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza.
In sede referente si è stabilita anche – al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera – la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzioni dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione.
PUBBLICITÀ. Prevista la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, per i quali è stato introdotto l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione.
ANTICORRUZIONE. Molte le disposizioni del provvedimento che riguardano direttamente o indirettamente l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con più ampie funzioni regolatorie e di indirizzo.
Sono attribuite all'ANAC, oltre che la promozione dell'efficienza, il sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, la facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, insieme con funzioni comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo (linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile), anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.
Prevista la costituzione presso l’ANAC di un Albo nazionale dei commissari di gare: l’iscrizione richiederà specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità, l’assegnazione dei componenti nelle commissioni giudicatrici mediante sorteggio estratti da liste in numero doppio indicate dalle stazioni appaltanti e secondo un principio di rotazione degli incarichi.
Apposita disciplina dell’ANAC regolerà il rating reputazionale concernente la revisione del sistema di certificazione e la qualificazione tramite le Società Organismi di Attestazione (SOA), che verrà effettuata introducendo alla base degli elementi di valutazione misure di premialità, connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale».
Attraverso il lavoro d’Aula è stato introdotta la disciplina del procedimento per la decadenza in caso di fallimento e di sospensione delle attestazioni in caso di concordato che Anac assieme al giudice delegato potrà utilizzare al fine di esperire ogni possibile tentativo per evitare il fallimento definitivo.
L’Autorità dovrà curare e garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli affidamenti in house per i quali è stato introdotto l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi agli affidamenti stessi.
Ad Anac è stata attribuita la funzione di verifica del rispetto delle previsioni indicate che riguardano affidamenti in house di lavori e servizi da parte dei concessionari autostradali.
È stata altresì ripristinata pienamente la competenza di ANAC per il commissariamento delle imprese aggiudicatarie di contratti pubblici indiziate di comportamenti illeciti in funzione della prosecuzione dei lavori e quindi del completamento delle opere (procedimento applicato con successo per il lavori di Expo 2015).
Si è attribuita ad ANAC la responsabilità della stesura della proposta di Linee guida di carattere generale sostitutive del Regolamento al codice e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che devono essere trasmesse, prima dell’adozione, alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ITALIA DIGITALE. Una riforma strategica si basa anche sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle procedure. Alla pubblicazione informatica di ogni atto della PA si è affiancato il riconoscimento di strumenti e metodi di modellazione elettronica ed informativa per l’edilizia e le infrastrutture.
È stato inserito il riferimento alla previsione nelle gare pubbliche per l’acquisto di beni di specifiche tecniche relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici.
Nella direzione della implementazione di una maggiore innovazione tecnologica, la Commissione ha previsto la revisione e l’efficientamento delle procedure di appalto al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
ONERI DOCUMENTALI. Prevista una riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti alle gare e una semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti attraverso l’accesso ad una unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero per le infrastrutture (MIT). L’utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) consentirà di ridurre gli oneri documentali per autocertificare il possesso dei requisiti da parte delle imprese.
Indicata nella delega la revisione e semplificazione del sistema dell'AVCpass che deve essere di sostegno al sistema Stazioni appaltanti-imprese (oggi non sempre funziona, e la revisione di questo strumento è un passaggio fondamentale per allineare il nostro Paese alle indicazioni delle direttive europee).
SUPERAMENTO LEGGE OBIETTIVO. Il lavoro in Commissione ha specificatamente introdotto il superamento delle disposizioni di cui alla “legge obiettivo”, prevedendo l’aggiornamento e la revisione del Piano generale dei Trasporti e della logistica approvato nel 2001, la riprogrammazione dell’allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), nonché l’applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).
In Aula è stata aggiunta la previsione che nel Documento di Economia e Finanza sia contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate.
PUBBLICITÀ NEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA. Garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti.