Fisco

Riforma appalti, via libera dalla Camera al Ddl Delega

Oice: “E’ un importante passo in avanti verso la centralità del progetto e la trasparenza di un mercato sempre più concorrenziale”

martedì 17 novembre 2015 - Redazione Build News

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Con 348 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti, l'Aula della Camera ha approvato questa sera il disegno di legge delega sugli appalti pubblici, che adesso passa al Senato per l'approvazione definitiva.

LE NOVITÀ. “E’ stato portato a termine un approfondito e serio lavoro di cui siamo particolarmente soddisfatti”, commenta a caldo il presidente dell'Oice, Patrizia Lotti, “perché vengono accolti alcuni dei punti che storicamente, diciamo da almeno 15 anni, sono stati portati avanti dall’OICE, primo fra tutti quello della valorizzazione della progettazione e della centralità del progetto, ai quali si accompagna una nuova definizione del ruolo e delle funzioni delle stazioni appaltanti mirate sulle fase di programmazione e controllo. Non possiamo che ringraziare il Parlamento e il Governo per l’attenzione dedicata alle nostre proposte che sono state declinate in molte norme: dalla eliminazione dell’incentivo del 2% per la progettazione pubblica, alla limitazione dell’appalto integrato, all’introduzione di modelli innovativi di progettazione come il BIM, al divieto di ricorso al prezzo più basso nelle gare di progettazione.”

Per l’OICE molto positive anche le norme sul rafforzamento dell’ANAC: “Abbiamo da subito chiesto che gli atti dell'Autorità fossero più vincolanti e che l'ANAC potesse rendere più omogenei i comportamenti delle stazioni appaltanti con atti vincolanti che possano rendere più equilibrato il rapporto con il committente pubblico e più omogenei gli atti di gara. Siamo felici che ciò sia contenuto nella legge approvata oggi così come siamo lieti della introduzione presso l'Autorità dell'albo dei commissari di gara, altro elemento di forte moralizzazione del settore. Adesso è importante calare i criteri di delega in norme chiare, semplici ed efficaci e che alle norme segua poi un altrettanto efficace azione di controllo sull’esecuzione dei contratti”.

“Mantenendo lo spirito del testo approvato al Senato, nel passaggio alla Camera è stato rafforzato il ruolo di indirizzo del Parlamento, con il doppio passaggio per i provvedimenti attuativi, e sono stati inseriti diversi elementi innovativi finalizzati alla modernizzazione, alla semplicità e alla chiarezza del sistema di regole sui Lavori Pubblici”, spiega il presidente della commissione Ambiente e Lavori pubblici della Camera, Ermete Realacci. “Fra le novità maggiormente qualificanti: il superamento della legge Obiettivo, che ha fallito favorendo la creazione di zone opache e corruzione; l’archiviazione della pratica del massimo ribasso e delle varianti in corso d’opera; l’introduzione del ‘débat public’ che prevede nuove forme di partecipazione prima di avviare grandi progetti. La legge delega va inoltre nel senso di ridare qualità e centralità alla progettazione, prevede un ruolo organico di indirizzo e controllo da parte dell’Anac, una maggiore attenzione ai disabili e più garanzie per la sostenibilità ambientale, i processi innovativi, l’economia delle piccole imprese”.

Il disegno di legge delega il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni, attraverso il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

RIFORMA IN DUE FASI, MA POSSIBILITÀ PER IL GOVERNO DI SCEGLIERE SE ATTUARE LA RIFORMA CON UN UNICO TESTO ENTRO IL 18 APRILE 2016. Il Governo è delegato ad adottare due decreti legislativi. Il primo, da adottare entro il 18 aprile 2016 (termine corrispondente al termine fissato dalle direttive europee per il loro recepimento), per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. Il secondo decreto legislativo, da adottare entro il 31 luglio 2016, è finalizzato al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'Aula della Camera ha approvato un emendamento che lascia al Governo la possibilità di scegliere se attuare la riforma con un unico testo entro il 18 aprile 2016.

Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del Codice dei contratti pubblici oggi vigente (D.Lgs. 163/2006) e di altre disposizioni, espressamente indicate.

Il decreto di riordino della normativa, che dispone l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e di altre disposizioni, espressamente indicate, costituisce il nuovo Codice dei contratti e deve comprendere al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.

Il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si pronunciano contestualmente entro trenta giorni dalla trasmissione decorsi i quali il decreto è adottato anche in assenza dei predetti pareri.

MODALITÀ DI ADOZIONE DELLA DISCIPLINA ATTUATIVA ED ESECUTIVA DEL CODICE. Si prevede, l'abrogazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice (D.P.R. 207/2010) ad opera del decreto legislativo di riordino. Sulla base del decreto legislativo recante il nuovo Codice sono emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

I decreti delegati dovranno essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

I PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI. Oltre al rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali, l'adozione dei decreti delegati dovrà rispettare i principi e i criteri direttivi specifici di seguito elencati:

- divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive che si intendono recepire (cd. divieto di "gold plating") (lett. a);

- con il decreto legislativo di riordino, adozione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici (lett. b);

- assicurare, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (lett. c);

- ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni (lett. d);

- predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali per le quali si prevedono disposizioni che coniughino la tempestività d'azione con i meccanismi di controllo e pubblicità successiva (lett. e e l);

- recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive (lett. f);

- previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia (lett. g);

- indicazione delle disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali (lett. h);

- semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento (lett. i);

- specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti (lett. m);

- individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina (lett. n);

- riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione (lett. o);

- rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (lett. p);

- armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive (lett. q);

- definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico - finanziaria (lett. r);

- revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico nell'ambito della quale, rispetto al testo approvato dal Senato,è stata soppressa la pubblicazione, in ogni caso, degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali (lett. s);

- rafforzamento delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (lett. t);

- individuazione dei casi in cui, con riferimento ai predetti atti di indirizzo, l'ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni (lett. u);

- consentire all'ANAC, prima di attivare la procedura di sostanziale commissariamento dell'impresa, di invitare le stazioni appaltanti a procedere in autotutela per la gara, fissando un termine entro il quale la decisione sull'esperibilità dell'autotutela deve essere assunta (lett. aaa);

- individuazione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura (lett. v);

- riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con possibilità di utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE), e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti attraverso anche la revisione dell'attuale sistema AVCpass (lett. z e aa);

- introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti e riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti medesime da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo (lett. bb);

- revisione e miglioramento dell'efficienza delle procedure di appalto e delle procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza (lett. cc);

- obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria attraverso la definizione di ambiti ottimali, a livello di unione di comuni (lett. dd);

- contenimento del ricorso alle varianti in corso d'opera (lett. ee);

- utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), regolando espressamente i criteri per il ricorso al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta (lett. ff);

- utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto (lett. gg);

- istituzione di un albo nazionale delle commissioni giudicatrici (lett. hh)

- garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea (lett. ii);

- rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante (lett. ll);

- istituzione di un albo dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e dei collaudatori (lett. mm);

- revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza (lett. nn);

- limitazione del ricorso all'appalto integrato, previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo per le opere puntuali, esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare (lett. oo);

- revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici (lett. pp);

- revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che venga destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alle fasi della programmazione degli investimenti, della predisposizione dei bandi, del controllo delle relative procedure, dell'esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi (lett. qq);

- razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché riduzione dei relativi tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità (lett. rr e ss);

- revisione del sistema di qualificazione degli operatori (lett. tt) e della disciplina in materia di avvalimento (lett. uu);

- razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali (lett. vv);

- miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici (lett. zz);

- valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale (lett. bbb);

- istituzione, a cura dell'Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti (lett. ccc);

- introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, attraverso l'introduzione di "clausole sociali" per la stabilità occupazionale del personale impiegato (lett. ddd);

- previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori relativamente alla contrattazione collettiva (lett. eee);

- disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l'altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall'ambito di applicazione delle direttive europee (lett. fff);

- obbligo per i concessionari - pubblici e privati - di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euromediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato (lett. ggg);

- revisione della disciplina dell'affidamento delle concessioni autostradali (lett. hhh e iii);

- individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità (lett. lll);

- promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto (lett. mmm);

- trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto (lett. nnn);

- introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (lett. ooo);

- introduzione di una disciplina specifica per il subappalto (lett. ppp);

- "superamento" delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. "legge obiettivo"), a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino (lett. qqq).

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