In riferimento alla consultazione pubblica avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico sul documento “Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei Certificati Bianchi”, Fiper (Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili) ha inviato al Mise un documento di osservazioni.
“Lo strumento dei titoli di efficienza energetica – osserva Fiper - ha contribuito dal 2001 alla realizzazione e ampliamento delle reti di teleriscaldamento a biomassa attraverso la scheda tecnica 22T, garantendo un risparmio significativo di energia fossile presso i clienti finali. Nella Scheda Tecnica 22T, infatti, il teleriscaldamento a biomassa risulta ammesso al riconoscimento dei certificati bianchi grazie all'azzeramento convenzionale del potere calorifico inferiore (PCI) della biomassa e al conseguente risparmio di energia fossile presso l’utenza finale.
Il calcolo non è quindi effettuato sul risparmio dell’energia primaria bensì sulla sostituzione dell’utilizzo di fonti fossili di importazione con l’impiego di biomasse legnose locali con notevoli ricadute positive in termini economici, ambientali e occupazionali che si realizzano sul territorio dove hanno sede gli impianti”.
La Federazione evidenzia che “i certificati bianchi, della sola durata di 5 anni, sono gli unici incentivi percepiti sinora dai gestori di reti di teleriscaldamento a biomassa per l’erogazione e distribuzione di energia termica rinnovabile. L’azzeramento convenzionale del PCI della biomassa ha contribuito nel corso degli anni all’ampliamento delle reti, favorendo la diffusione di questa tecnologia in comuni non metanizzati, le cui utenze si riscaldavano precedentemente con utilizzo di gasolio e gpl”.
LE PROPOSTE DI MODIFICA DI FIPER
FONTI RINNOVABILI. All’interno del capitolo 6.2. del documento di consultazione citato in premessa, il legislatore: "in considerazione...... dell'esistenza di altri strumenti di incentivazione delle energie rinnovabili , ritiene opportuno specializzare il meccanismo dei certificati bianchi alla sola promozione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica”, facendo riferimento all’art. 7 del d.lgs. 102/2014. Nel caso del teleriscaldamento a biomassa, significa che l’ammissibilità dei nuovi certificati bianchi viene subordinata all'effettivo risparmio di energia primaria e non di energia fossile, per cui il gestore della rete non avrebbe più diritto ai certificati bianchi.
Ci preme altresì evidenziare che all’interno del documento di consultazione non è presente alcun riferimento al teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti (art. 2 comma tt)) ampiamente trattati all’interno del d.lgs. 102/2014, quali strumenti di promozione dell’efficienza per il riscaldamento e raffrescamento nella fornitura di energia (TITOLO III art. 10).
Ne consegue che, per un effettivo sostegno del teleriscaldamento a biomassa come indicato dalla Direttiva Europea 2012/27/UE e recepito nella normativa italiana (art.10) ma non ancora di fatto applicato, sia necessario identificare un meccanismo di concreta incentivazione che premi l’utilizzo della risorsa rinnovabile ovvero le biomasse legnose presenti sul territorio.
Proposta di modifica e integrazione. All'interno della seconda frase del primo paragrafo del capitolo 6.2, si propone di eliminare la seguente dichiarazione:
"...e dell'esistenza di altri strumenti di incentivazione delle energie rinnovabili, "
Motivazione. Nel caso del teleriscaldamento alimentato a biomassa legnosa, non sussiste attualmente nessun altro incentivo. La proposta di revoca del meccanismo dei certificati bianchi dato dalla sostituzione dell’energia fossile con l’energia rinnovabile, in particolare dell’eliminazione della scheda 22 T, priverebbe il sistema di teleriscaldamento dell’unico, seppur limitato, strumento di sostegno ad oggi esistente e funzionante.
Al termine dell’ultimo paragrafo del capitolo 6.2 si propone di inserire la seguente frase:
L'attuale strumento di incentivazione delle reti di Teleriscaldamento efficiente alimentate da biomasse basato sul riconoscimento dei Certificati Bianchi (Scheda Tecnica 22T) manterrà la sua applicabilità in attesa di un nuovo sistema di incentivazione sostitutivo (per es. conto termico, fondo di garanzia per reti di teleriscaldamento, riconoscimento economico servizi eco-sistemici).
Motivazione. La proposta di revoca della scheda 22T disattende inoltre le indicazioni della Direttiva Europea sull’efficienza energetica recepite nel d.lgs. 102/2014 in cui viene riconosciuto in particolare il valore strategico del teleriscaldamento efficiente basato sull’impiego delle fonti rinnovabili presenti sul territorio.
Il teleriscaldamento a biomassa rappresenta sicuramente un progetto territoriale, finalizzato a valorizzare i residui legnosi provenienti principalmente dalla gestione attiva del bosco, altrimenti inutilizzati in ambito domestico. Attraverso l’acquisto di cippato, è stata avviata negli ultimi anni la filiera “bosco-legno-energia” che ha permesso di garantire una sempre maggiore manutenzione del territorio e prevenire quindi i rischi idrogeologici.
Negli ultimi 5 anni, i gestori di impianti di teleriscaldamento a biomassa stanno affrontando gli effetti negativi sui propri Bilanci dovuti alla riduzione dei consumi di energia termica rinnovabile derivanti da:
- Innalzamento delle temperature causate dal cambiamento climatico;
- Aumento degli interventi di risparmio energetico presso l’utente finale con l’effetto diretto nella diminuzione di utilizzo dell’energia termica;
- Prezzo stabile delle biomasse in controtendenza rispetto all’andamento decrescente dei combustibili fossili (gasolio e metano) nell’ultimo anno.
Proporre la revoca della scheda 22T, già peraltro insufficiente, senza prevedere un meccanismo alternativo ai certificati bianchi, in assenza dell’utilizzo di un fondo di garanzia già in essere dal 2008, significa “mettere in crisi” e minare la sostenibilità economica di detti impianti, impedirne il loro sviluppo, e con essi la filiera locale di approvvigionamento di biomassa legnosa.
PROPOSTE DI PROGETTO E DI PROGRAMMA DI MISURA A CONSUNTIVO. Secondo quanto definito al capitolo 7.2. i progetti a consuntivo dovrebbero generare, nei primi 12 mesi un risparmio netto integrato di 40 Tep da realizzare in un unico sito.
Se rimane l’allacciamento alle reti di teleriscaldamento a biomassa quale intervento ammissibile, le mini reti di teleriscaldamento non riescono a conseguire allacciamenti tali da generare il risparmio netto sopra indicato e non essendo ubicate in un solo sito con un unico cliente non viene neanche ammessa loro l’aggregazione di installazioni.
Proposta di eliminazione. Nel terzo paragrafo eliminare la seguente frase:
“realizzati presso un unico sito”.
Motivazione. Il vincolo dell’unico sito preclude la possibilità di interventi di efficientamento caratterizzati da medesime problematiche e/o tecnologie siti in luoghi diversi.
In particolare, poter aggregare più progetti a consultivo presenti nei diversi territori dove si effettuano gli allacciamenti a reti di teleriscaldamento facilita la diffusione di questa tecnologia nelle aree alpine e appenniniche.
VERIFICHE. Siamo favorevoli alle verifiche a campione da parte del GSE. Ciononostante, esprimiamo forte preoccupazione riguardo la facoltà che viene attribuita al GSE in questo paragrafo ovvero di annullare e rettificare provvedimenti già adottati qualora difformi alle disposizioni normative del momento. In sostanza siamo contrari al principio di retroattività che mina la fiducia degli operatori, come già accaduto negli ultimi mesi.
Proposta di integrazione. Si propone di integrare l’ultima frase di pg. 17, inserire dopo il paragrafo “ Si ritiene quindi di chiarire che il GSE a seguito del controllo, potrà procedere ad annullare e/o rettificare i provvedimenti già adottati qualora risultassero difformi con le disposizione normative applicabili”, la seguente frase:
“al momento della realizzazione dell’intervento”.
Motivazione. La facoltà che viene attribuita al GSE di procedere ad annullare e/o rettificare i provvedimenti già adottati, produce un clima di incertezza e instabilità presso gli operatori, che hanno operato nel rispetto delle procedure e si sono confrontati con RSE o ENEA.