Nei giorni scorsi il Senato ha approvato un ordine del giorno della senatrice Serenella Fucksia (Gruppo Misto) nell'ambito del disegno di legge di riordino della Protezione Civile, che è stato licenziato ieri dall'Aula di Palazzo Madama.
“Un Ordine del Giorno – spiega il Presidente di Confedertecnica, Calogero Lo Castro – teso ad ottimizzare la gestione dell’emergenza terremoto, tramite il coordinamento tra Protezione Civile, enti territoriali e professionisti e tecnici privati, con comprovate competenze ed esperienza. Alla Protezione Civile rimane la mission di gestire le emergenze, ma alle professioni tecniche abilitate la valutazione del danno e la pianificazione della ricostruzione. E’ un primo passo – sottolinea il Presidente di Confedertecnica – nella direzione giusta, quella del coinvolgimento dei professionisti tecnici, come Confedertecnica chiede da tempo anche rivolgendosi al Governo, che non ci è sembrato ad oggi particolarmente ricettivo”.
Ricordiamo che ieri l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, con 156 voti favorevoli, 41 contrari e 57 astenuti, il provvedimento di delega al Governo per il riordino delle norme sul sistema nazionale di protezione civile (ddl n. 2068). Il testo, composto di un solo articolo, torna ora alla Camera dei deputati per il via libera definitivo.
DECRETI LEGISLATIVI ENTRO 9 MESI. Il disegno di legge – IN ALLEGATO - stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei princìpi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, nei seguenti ambiti:
a) definizione delle attività di protezione civile come insieme delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica;
b) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale;
c) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
d) disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile;
e) disciplina della partecipazione e della collaborazione delle università e degli enti e istituti di ricerca;
f) istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali, nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;
g) disciplina dello stato di emergenza;
h) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile;
i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;
l) disciplina, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale e disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione;
m) disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
n) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalità;
o) individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione.
COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI. I decreti legislativi provvedono ad assicurare il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della legge nonché la coerenza terminologica, nel rispetto di una serie di princìpi e criteri direttivi, tra i quali l'identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile; l'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici adottati per classificare le diverse attività; l'introduzione di strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi.
I decreti legislativi provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della legge.
CORRETTIVI. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.