La Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente ha emanato il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017 di riforma della VIA, che individua i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo per la verifica preliminare, prevista dall’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.
Per consentire una rapida ed efficace applicazione delle disposizioni citate, nell’allegato al decreto è riportata la “Lista di controllo per la valutazione preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)” applicabile a tutte le tipologie progettuali indicate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006; ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 104/2017, con successivi decreti saranno individuati i contenuti della modulistica da applicare a specifiche tipologie progettuali.
A seguito dell’emanazione del decreto direttoriale è stata aggiornata la modulistica per la valutazione preliminare relativa ai progetti di competenza statale (allegati II, II-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006).
Ricordiamo che l'articolo 25 comma 1 del D.Lgs. 104/2017 di riforma della Valutazione di impatto ambientale (Via) stabilisce che “con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche in relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto”.
Il comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 104/2017, ora recita: «9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facolta' di richiedere all'autorita' competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilita' a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7.».
Scarica il Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017
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