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Riforma della VIA, in Gazzetta Ufficiale il decreto

Il provvedimento introduce la possibilità di poter richiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ‘ambientali’

giovedì 6 luglio 2017 - Redazione Build News

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È pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 6 luglio 2017 la riforma della disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Il decreto legislativo del 16 giugno scorso, che recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica le procedure di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati.

Il provvedimento – IN ALLEGATO - entrerà in vigore il 21 luglio 2017.

Il recepimento della direttiva Europea – spiega il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti - è stata l’occasione giusta per ridefinire il nostro sistema di valutazione, che ha spesso mostrato limiti e finito per bloccare opere utili al Paese e compatibili con l’ambiente: basti pensare – spiega il ministro – che oggi pendono procedimenti statali per circa 21 miliardi di euro in attesa di una valutazione. La nuova VIA porta procedure più semplici, tempi certi, regole uniformi su tutto il territorio, innalzando allo stesso tempo il grado di tutela ambientale. Fino a ieri – aggiunge Galletti – una VIA si concludeva in circa 3 anni, mentre una verifica di assoggettabilità poteva durare 11 mesi e mezzo: oggi – conclude il ministro - il lungo e prezioso lavoro delle strutture del mio ministero e di quelli concertanti, oltre che delle commissioni di Camera e Senato, permette all’Italia di dotarsi di un sistema più agile e partecipato, in grado di determinare un grande passo avanti del Paese verso la crescita sostenibile.

PROVVEDIMENTO UNICO AMBIENTALE. Il “cuore” della nuova VIA è la possibilità, in alternativa a quello ordinario, di poter richiedere, per i progetti di competenza statale, un provvedimento unico ambientale che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori ‘ambientali’. Per la conclusione di tutti i procedimenti di valutazione ambientale sono inoltre previsti termini perentori che, se non rispettati, comportano la possibilità di operare in regime di sostituzione amministrativa, con conseguenti profili di responsabilità.

SCREENING. Per la fase dello ‘screening’ potrà essere presentato, come previsto dalla normativa europea, esclusivamente lo studio preliminare ambientale, mentre per la procedura di VIA vera e propria, sempre in linea con quanto richiesto dalla direttiva europea, si potranno presentare elaborati progettuali a un livello informativo e di dettaglio, almeno equivalente al progetto di fattibilità o, comunque, tali da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali. In qualsiasi momento potrà essere attivata con l’autorità competente una fase di confronto per definire il livello di dettaglio degli elaborati necessari. Sarà poi possibile richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto (il ‘pre-screening’) per individuare la corretta procedura da avviare: questo riguarda in particolare gli interventi di modifica di progetti già realizzati e gli adeguamenti tecnici volti al miglioramento delle prestazioni ambientali, quali ad esempio il repowering degli impianti eolici. Importante novità è anche la razionalizzazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni: vengono attratte a livello statale le procedure di VIA dei progetti riguardanti le infrastrutture e gli impianti energetici, tenendo conto delle esigenze di uniformità ed efficienza delle procedure e sulla base del criterio della dimensione “sovra-regionale” degli impatti ambientali da valutare. Una norma transitoria ad hoc consente, infine, l’applicazione alle procedure in corso del nuovo sistema introdotto dalla riforma.

RIORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE VIA. Altra novità della riforma è la riorganizzazione della Commissione VIA, che opera presso il Ministero dell’Ambiente, nella direzione di un miglioramento delle performances e per l’integrale copertura dei costi di funzionamento a valere esclusivamente sulle tariffe versate dai proponenti: proprio allo scopo di accelerare le istruttorie di competenza statale è stata prevista la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione.

COMPLETA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ONERI INFORMATIVI A CARICO DEI PROPONENTI. Il provvedimento determina anche la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, con l’eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa, ma anche l’ampliamento della partecipazione del pubblico attraverso il potenziamento dell’istituto dell’inchiesta pubblica che può essere chiesta da comuni e associazioni. “Proprio l’inchiesta nell’ambito del procedimento di VIA, assieme al dibattito pubblico previsto dal Codice dei contratti per la realizzazione dei progetti di grandi opere infrastrutturali, arriverà a determinare un nuovo meccanismo partecipativo senza eguali con il passato e tra i più avanzati d’Europa”, sottolinea il Ministero dell'Ambiente.

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