Il Consiglio Ue e il Parlamento europeo hanno raggiunto il 14 dicembre 2023 un accordo provvisorio sulla riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE. La riforma mira a ridurre la dipendenza dei prezzi dell'energia elettrica dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, a proteggere i consumatori dai picchi di prezzo, ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e a migliorare la protezione dei consumatori.
La proposta fa parte di una riforma più ampia dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE, che comprende anche un regolamento inteso a migliorare la protezione dell'UE dalla manipolazione del mercato mediante il rafforzamento del monitoraggio e della trasparenza (REMIT). Un accordo provvisorio sul REMIT è stato raggiunto il 16 novembre 2023.
L'accordo provvisorio raggiunto deve ora essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni.
La riforma aiuterà a ridurre ancor più la dipendenza dell'UE dal gas russo
“Questo accordo è un'ottima notizia, in quanto ci aiuterà a ridurre ancor più la dipendenza dell'UE dal gas russo e a promuovere l'energia priva di combustibili fossili per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Grazie all'accordo potremo stabilizzare i mercati a lungo termine, accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e prive di combustibili fossili, offrire ai cittadini dell'UE energia elettrica a prezzi più accessibili e rafforzare la competitività industriale”, ha detto Teresa Ribera, terza vicepresidente del governo e ministra spagnola della Transizione ecologica e della sfida demografica.
Accordi di compravendita di energia elettrica
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di dare agli Stati membri la possibilità di sostenere esclusivamente l'acquisto di nuove produzioni di energia rinnovabile, qualora le condizioni lo consentano e in linea con i piani di decarbonizzazione degli Stati membri.
Per quanto riguarda i contratti standardizzati su base volontaria, le due istituzioni hanno concordato di mantenerne il carattere volontario per gli Stati membri. L'accordo provvisorio prevede inoltre che l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) effettui una valutazione del mercato degli accordi di compravendita di energia elettrica sulla base delle informazioni contenute nella banca dati prevista dal regolamento REMIT.
Accesso all'energia a prezzi accessibili durante una crisi dei prezzi dell'energia elettrica
I due colegislatori hanno convenuto di conferire al Consiglio il potere di dichiarare una crisi, sulla base di una proposta della Commissione.
Inoltre l'accordo provvisorio definisce i criteri per dichiarare una crisi in relazione al prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica o a un forte rincaro dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica.
Per quanto riguarda le misure che gli Stati membri devono adottare una volta che sia stata dichiarata una crisi, le due istituzioni hanno convenuto di tener conto della possibilità esistente di ridurre ulteriormente i prezzi dell'energia elettrica per i clienti vulnerabili e svantaggiati, sulla base della direttiva sull'energia elettrica in vigore. Sono inoltre incorporate disposizioni tese a evitare indebite distorsioni o frammentazioni del mercato interno.
Protezione dalle interruzioni della fornitura per i clienti vulnerabili
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di rafforzare le misure che gli Stati membri devono adottare per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, ivi compresa l'aggiunta della definizione di povertà energetica, accompagnata da un riferimento alle misure adeguate che saranno disposte dalla nuova direttiva sull'efficienza energetica.
Meccanismi di regolazione della capacità
I due colegislatori hanno concordato di fare dei meccanismi di regolazione della capacità un elemento più strutturale del mercato dell'energia elettrica. Hanno inoltre convenuto di introdurre una potenziale deroga eccezionale all'applicazione del limite di emissioni di CO₂ per i meccanismi di regolazione della capacità già autorizzati, se debitamente giustificato.
Contratti per differenza
I due colegislatori hanno concordato di ricorrere a contratti bidirezionali per differenza o regimi equivalenti con gli stessi effetti quando i contratti a lungo termine prevedono finanziamenti pubblici sotto forma di regimi di sostegno diretto dei prezzi.
I contratti bidirezionali per differenza si applicherebbero agli investimenti in nuovi impianti di generazione di energia elettrica basati sull'energia eolica, sull'energia solare, sull'energia geotermica, sull'energia idroelettrica senza serbatoio e sull'energia nucleare.
Le norme relative ai contratti bidirezionali per differenza si applicheranno solo dopo un periodo di transizione di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di mantenere la certezza del diritto per i progetti in corso. L'accordo provvisorio prevede flessibilità nelle modalità di ridistribuzione dei ricavi generati dallo Stato attraverso i contratti bidirezionali per differenza. I ricavi sarebbero ridistribuiti ai clienti finali e potrebbero anche essere utilizzati per finanziare i costi dei regimi di sostegno diretto dei prezzi o gli investimenti volti a ridurre i costi dell'energia elettrica per i clienti finali.