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Riforma pensioni e APE sociale, possibile abbassamento del limite contributivo per i lavoratori edili

La legge Fornero non è un tabù, se ne può discutere assicura il premier Mario Draghi. Intanto in manovra si ipotizza una modifica dell’Ape Sociale per i lavori usuranti. Prime reazioni dal mondo sindacale

martedì 21 dicembre 2021 - Redazione Build News

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Lo sciopero generale di giovedì scorso e la manifestazione di sabato a qualcosa forse sono serviti. Ieri infatti il premier Mario Draghi si è incontrato con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, per discutere di pensioni e al termine ha confermato l'impegno ad avviare il confronto con tavoli tecnici per la riforma della legge Fornero. 

Per l’avvio del confronto sono previsti tempi brevi, subito dopo Natale, e già oggi dovrebbe arrivare il calendario dal governo. Un tavolo a cui parteciperanno anche i ministri dell'Economia Daniele Franco, quello del Lavoro Andrea Orlando e quello della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, oltre al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. 

Le modifiche all'APE sociale

Venendo a uno degli argomenti oggetto di discussione c’è certamente quello della modifica dell’APE sociale, ovvero il meccanismo di pensionamento anticipato con decurtazioni. 

L’Ape sociale è una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l’ultimo dei quali con l’articolo 1, commi 339, lett. a) e b) e 340, legge 30 dicembre 2020, n. 178), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. 

Fino a oggi è sostanzialmente un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS, entro dei limiti di spesa, a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero a quattro categorie di lavoratori. 

  1. si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  2. assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  4. sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti attività (cd. gravose): operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion;personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca; pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Le possibili novità per i lavoratori edili

Una delle modifiche che potrebbe essere introdotta con la manovra 2022 riguarda proprio l’ultima categoria d) che comprende i lavoratori edili. Il governo sarebbe intenzionato ad abbassare il limite contributivo da 36 a 32 anni di contributi. 

In merito a questa ipotesi si è espresso chiaramente Rocco Palombella, segretario generale UILM, intervenuto ieri sera a SkyTG Economia: 

“Ancora non conosciamo bene la proposta del Governo, ma se la proposta sarà quella di poter pensionare i lavoratori edili (a 32 anni di contributi) con una riduzione della pensione già bassa, cioè i lavoratori andranno in pensione ma percepiranno l’equivalente somma che loro hanno versato, con i 32 anni di contributi, significa che questi lavoratori ovviamente avranno una pensione di fame, sarà inferiore al reddito di cittadinanza. Se sarà così noi non accetteremo riforme che penalizzano il sistema retributivo”.

Franco Metta

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