La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il suo parere - n. 1142 del 9 maggio 2016 - sullo schema di decreto legislativo recante "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorita' portuali di cui alla l.28 gennaio 1994, n. 84".
Il Consiglio di Stato esprime apprezzamento circa gli obiettivi della riforma, che si propone di ‘riorganizzare’ la struttura e ‘semplificare’ organi e procedimenti.
In particolare si propone, nel lungo e medio periodo, di:
- intervenire sulla dimensione “monoscalo” degli organi di governo dei porti (superando il modello obsoleto del city port), passando dalle attuali “Autorità portuali” alle “Autorità di Sistema portuale”;
- superare l’eccessivo localismo attuale;
- realizzare maggiore interazione e integrazione con le aree logistiche del paese;
- esprimere maggiore capacità di coordinamento;
- semplificare e snellire gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento delle attività portuali (nel breve periodo).
Ulteriore apprezzamento viene espresso dalla Commissione speciale “per il taglio innovativo della relazione illustrativa, che fornisce la visione strategica e la logica (non giuridica, ma) socio-economica dell’intervento: in un’era di globalizzazione delle merci, occorre rendere più agile il governo dei nostri porti e connetterli con il mondo economico e sociale, per fare del “Sistema Mare” il motore di uno sviluppo economico che rilanci il ruolo dell’Italia di naturale protagonista del collegamento tra Oriente ed Europa”.
Secondo il parere, la riforma si inquadra in quella “rinnovata visione dell’amministrazione pubblica, che il Consiglio di Stato sostiene e incoraggia”, secondo cui “lo Stato è chiamato non solo a esercitare funzioni autoritative e gestionali, ma anche a promuovere crescita, sviluppo e competitività”, con strumenti moderni e multidisciplinari.
Proprio per assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici, la Commissione speciale rileva che i soli interventi di ‘riorganizzazione’ della governance e di ‘semplificazione’, ancorché necessari, non sono da soli sufficienti a ridare slancio economico al settore. È importante anche la sua “fase attuativa” così come l’attuazione di altri interventi connessi (ad es., gli interporti e gli ambiti logistici di area vasta).
I PUNTI DI FORZA DELLA RIFORMA: RIDUZIONE DELLE AUTORITÀ, PIÙ EFFICACE PIANIFICAZIONE DEL PORTO, SPORTELLI UNICI. Ad avviso del Consiglio di Stato, tra i punti principali del disegno di riforma vi sono:
- l’istituzione stessa delle “Autorità di Sistema Portuale”, in numero più limitato (15) rispetto alle “Autorità portuali” attuali (24), e il conferimento a esse anche di funzioni di raccordo nei confronti di ‘tutte’ le amministrazioni aventi competenza sulle attività in ambito portuale;
- una dettagliata disciplina del Piano regolatore di sistema portuale e la semplificazione delle varianti di valore meramente tecnico-funzionali;
- il complessivo snellimento della struttura organizzativa facente capo all’Autorità di Sistema portuale;
- l’implementazione di competenze dello Sportello unico amministrativo e dello Sportello unico doganale e dei controlli.
I PRINCIPALI RISCHI DA EVITARE: DUPLICAZIONI DI CENTRI DECISIONALI, SEMPLIFICAZIONE SOLO ‘SULLA CARTA’, DILAZIONI E DEROGHE PER SPINTE LOCALISTICHE. Sempre avendo riguardo ai due obiettivi principali della riforma (razionalizzazione e semplificazione), la Commissione speciale segnala, in via generale:
- sul fronte della ‘riorganizzazione’, il rischio di duplicazioni di centri decisionali o di sopravvivenza di quelli già esistenti, laddove si prevede l’istituzione degli Uffici territoriali presso i porti già sede delle soppresse Autorità portuali, con il pericolo di mantenere l’attuale frammentazione e di aumentare i costi;
- sul fronte della ‘semplificazione’, il rischio che gli obiettivi del Governo non siano effettivamente raggiunti nella pratica, per cui si rende opportuno il monitoraggio e l’eventuale adozione di misure correttive ex post.
Vi è poi l’ulteriore rischio che – su spinta delle istanze regionali e locali – il disegno di riforma si affievolisca con l’introduzione di dilazioni e ri-frammentazioni. Ad esempio, la Conferenza unificata, che pure formula svariate osservazioni ragionevoli, propone di introdurre un meccanismo di rinvio fino a 36 mesi dell’entrata in vigore della riforma, o di rendere possibile l’inserimento di un porto di interesse regionale presso un’Autorità di sistema. Il Consiglio di Stato raccomanda di mantenere coerente l’impianto di riforma, senza cedere a deroghe non sostenute da forti motivazioni oggettive.