Con 158 voti favorevoli, 89 contrari e 6 astenuti, ieri l'Aula del Senato ha approvato, senza emendamenti, l'articolo 31 del disegno di legge n. 1429-B di revisione della Parte II della Costituzione, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
L'articolo 31 del ddl modifica l'articolo 117 della Costituzione (Titolo V), elencando le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva e introducendo la clausola di supremazia statale.
ALLO STATO L'ENERGIA E LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE. Entrano nella legislazione esclusiva dello Stato la produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia (materia finora concorrente), nonché le infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; i porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
ANCHE IL GOVERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO. Inoltre, diventano di competenza legislativa esclusiva dello Stato il governo del territorio (disposizioni generali e comuni) che finora è stata materia concorrente, la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (materia fino ad oggi concorrente), il sistema nazionale e coordinamento della protezione civile (la "protezione civile" è finora materia concorrente), la tutela e sicurezza del lavoro (materia finora concorrente) e l'ordinamento delle professioni (le professioni sono finora materia concorrente).
COMPETENZE REGIONALI. Per quanto riguarda invece le materie di competenza delle Regioni, figurano, tra le altre, la pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno e la dotazione infrastrutturale. Inoltre, rientrerebbe tra le materie in cui si esplica la competenza regionale la disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici.