È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.258 del 6-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 52 il decreto legislativo n. 127 del 6 ottobre 2018 (approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 ottobre scorso) che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015, n. 124), introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente le funzioni, i compiti e l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252».
Il provvedimento introduce disposizioni correttive e integrative sulla revisione delle funzioni, dei compiti e dell’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, allo scopo di dare effettiva attuazione alla riforma.
LE NOVITÀ. In particolare, il testo – IN ALLEGATO - dispone:
1. l’integrazione delle funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
2. la rimodulazione dei percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, con innalzamento del titolo di studio richiesto per l’accesso ai ruoli iniziali e contestuale semplificazione dei passaggi di qualifica;
3. la valorizzazione del personale specialista, dotato di particolari capacità tecniche altamente professionali (aeronaviganti, nautici e sommozzatori), attraverso l’inquadramento in appositi ruoli con specifiche dotazioni organiche e uno sviluppo di carriera più articolato;
4. la costituzione di nuovi ruoli tecnico-professionali, al fine di individuare tutte le componenti del Corpo nazionale che svolgono specifiche attività professionali anche a integrazione delle strutture operative e, nel contempo, di valorizzarne le funzioni, con il riconoscimento di uno sviluppo di nuove carriere direttive e dirigenziali e con la semplificazione dei passaggi di qualifica;
5. la previsione di posizioni organizzative, articolate in funzione dei diversi livelli di responsabilità, sia per il personale direttivo operativo, sia per una quota parte dei direttivi appartenenti ai ruoli tecnico-professionali.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
IN VIGORE DAL 21 NOVEMBRE 2018. Il provvedimento entrerà in vigore dal 21 novembre 2018. Gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, decorre dal 21 novembre 2018.