Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 25 giugno scorso è pubblicata la Legge regionale 24 giugno 2021 - n. 11, recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all’articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”.
Questa legge regionale, entrata in vigore il 26 giugno, introduce modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005 riguardanti gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente dismesso. Le modifiche incidono su alcuni punti particolari, anche nell’ottica di superare le censure più rilevanti riguardo la legittimità costituzionale del provvedimento sollevate dalle ordinanze del TAR Lombardia nn. 371/372/373.
La legge, emendata in Aula su alcuni punti, introduce alcune novità significative: le norme si applicheranno solo agli immobili di qualsiasi destinazione d'uso individuati dai Comuni con apposita delibera consiliare entro il 31 dicembre 2021, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, da almeno un anno risultano dismessi e causano criticità per uno o più aspetti quali salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico, sociale ed edilizio; sempre entro il 31 dicembre 2021, sulla base di motivate ragioni di tutela paesaggistica, tutti i Comuni senza alcuna distinzione possono individuare ambiti territoriali ai quali non si applicano le disposizioni previste dalla legge; ci sarà la possibilità, per i Comuni, di determinare la quota degli incentivi da applicare, stabilendo sin d’ora che tali incentivi non sono di carattere finanziario, ma relativi solo ad aspetti di natura urbanistica e procedimentale.
Gli Enti potranno inoltre abbinare un bonus volumetrico compreso tra il 10 e il 25 per cento, da applicare come indice di edificabilità. In mancanza di determinazione comunale, la norma regionale prevede un incremento pari al 20 per cento. A tal proposito i Comuni possono richiedere la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico per la sola quota correlata all’incremento dei diritti edificatori.
Un’altra sostanziale modifica introdotta per facilitare l’applicabilità della legge consente ai Comuni per gli immobili di proprietà degli enti pubblici di determinare l’applicazione di un diverso termine per l’inizio degli interventi, non più nel range dei tre anni ma in un periodo compreso tra ventiquattro mesi e cinque anni. Viene introdotta infine la possibilità per i Comuni di aggiornare annualmente la delibera di individuazione degli immobili a cui si applicano queste disposizioni di legge, integrandola con immobili inizialmente non previsti e indicati ma che abbiano sempre il requisito di risultare dismessi da almeno un anno dall’entrata in vigore della legge.
In allegato la legge regionale
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