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Rigenerazione urbana, nello Sblocca-cantieri modifiche al Testo Unico Edilizia

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell’edificio demolito

lunedì 10 giugno 2019 - Redazione Build News

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Durante l'esame al Senato del decreto-legge Sblocca-cantieri, è stato modificato anche l'articolo 5 di questo provvedimento, che reca alcune modifiche al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione.

A tal fine, si prevede – spiega il dossier parlamentare del 7 giugno 2019 - che le disposizioni del comma 1 dell’art. 2-bis del DPR 380/2001 (che consentono a regioni e province autonome di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 1444/1968 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare standard urbanistici) sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

Si dispone altresì che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono subordinati al rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, alla coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio e al rispetto dei limiti dell'altezza massima dell’edificio demolito.

La disposizione reca infine una disposizione di interpretazione autentica, introdotta nel corso dell’esame al Senato, in base alla quale le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del DM 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona C), ossia alle parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità delle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi.

Vedi anche: “Sblocca-cantieri: ecco il testo approvato dal Senato. Novità sui limiti di distanza tra i fabbricati

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