Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Coesione convertito in legge, il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all’individuazione di iniziative che possono contribuire in modo significativo a sostenere la rigenerazione urbana evitando ulteriore consumo di suolo, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, nonché a promuovere la mobilità « green », l’inclusione e l’innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi di cui alla missione 5, componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR.
Lo dispone il primo comma dell'articolo 32 della legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del Decreto Coesione (decreto legge 7 maggio 2024, n. 60), pubblicata in Gazzetta Ufficiale e vigente dal 7 luglio 2024.
Il secondo comma dell'art. 32 stabilisce che, con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Coesione sulla base dell’istruttoria effettuata ai sensi del comma 1, sono indicate le iniziative ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale « Metro plus e Città medie sud 2021-2027 » nonché le modalità attuative delle stesse, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma e in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è attribuita preferenza agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 e Investimento 2.2 del PNRR, agli interventi di cui al comma 1 nonché agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, anche al fine di attivare sinergie istituzionali con le altre amministrazioni centrali e locali competenti, finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi complessi, anche in linea con le misure attivate per la riduzione dell’abbandono scolastico, la riduzione della povertà educativa e il rafforzamento dei servizi sociali.
Opere parcheggi temporanei ad uso pubblico in edilizia libera
Il comma 2 -bis dispone che “Nelle more dell’approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell’approvazione degli strumenti di pianificazione dell’accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31 dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e -bis ), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi e previa comunicazione dell’avvio dei lavori all’amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.