“Favorire il riuso edilizio di aree già urbanizzate edificate e di aree produttive con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché dei complessi edilizi e di edifici pubblici o privati, in stato di degrado, di abbandono, dismessi, inutilizzati, in via di dismissione o da rilocalizzare, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale, la sostenibilità ambientale, la sostituzione e il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, senza impermeabilizzazione e senza consumo di nuovo suolo”.
Questo uno degli obiettivi di un disegno di legge (A.S. n. 1028) presentato in Senato il 20 febbraio 2024 su iniziativa dei senatori Sironi, Patuanelli e Di Girolamo.
La proposta di legge si compone di ventiquattro articoli e di un allegato. Il capo I comprende l’articolo 1 che individua l’oggetto della legge e le sue finalità e l’articolo 2 che elenca le definizioni.
Pianificazione della rigenerazione urbana e del consumo di suolo
Nel capo II, che tratta della pianificazione della rigenerazione urbana e del consumo di suolo, troviamo l’articolo 3 che introduce le disposizioni generali e gli adempimenti a carico di regioni, province autonome e comuni disponendo, tra l’altro, che non sia consentito il consumo o l’impermeabilizzazione di nuovo suolo e definendo i tempi e le modalità per la pianificazione territoriale.
L’articolo 4 detta disposizioni particolari per le opere pubbliche e l’articolo 5 per i suoli contaminati e per l’uso circolare e sostenibile dei suoli escavati con una attenzione alla pubblicazione dei dati e al monitoraggio.
L’articolo 6 apporta precisazioni alla definizione di boschi e foreste disponendo anche misure per il censimento e per la tutela dei boschi di neoformazione.
L’articolo 7 rubricato “piano del verde e delle superfici libere urbane” introduce l’obbligo per i comuni di dotarsi del Piano del Verde come strumento di pianificazione.
All’articolo 8 viene data rilevanza alla partecipazione delle comunità locali nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana garantendo ai cittadini la piena informazione.
L’articolo 9 detta i tempi e le modalità per l’introduzione del bilancio ecologico-economico dei servizi ecosistemici quale strumento per attribuire una valutazione economica delle funzioni ecologiche nei bilanci ambientali e nella pianificazione territoriale al fine di garantire l’uso sostenibile delle risorse naturali e delle funzioni degli ecosistemi.
Monitoraggio e banche dati
Gli articoli del capo III trattano del monitoraggio e delle banche dati. In particolare, l’articolo 10 e 11 del monitoraggio del consumo di suolo, delle aree e degli edifici inutilizzati.
L’articolo 12 rubricato “Funzione sociale della proprietà” prevede il ripristino delle condizioni di decoro degli immobili fatiscenti o inutilizzati con la possibilità del comune di acquisire il bene in caso di inadempienza del privato.
Con l’articolo 13 viene istituita la banca di dati pedologica nazionale e con l’articolo 14 si prevede la pubblicazione dei dati relativi al monitoraggio del consumo e dell’impermeabilizzazione del suolo, coinvolgendo ISPRA.
Compendi agricoli neo rurali
Il capo IV è composto dagli articoli 15 e 16 e tratta dei compendi agricoli neo rurali intesi come insediamenti rurali da riqualificare con dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire agli stessi un nuovo sviluppo economico e occupazionale. A tal fine si precisa il divieto di cambio di destinazione d’uso dei terreni agricoli.
Fondi, incentivi, sanzioni e premi
Gli articoli del capo V trattano di fondi, incentivi, sanzioni e premi. L’articolo 17 istituisce il “fondo per la rigenerazione urbana e per il contrasto del consumo di suolo” con una dotazione da ripartire tra regioni e province autonome nel quale confluiscono le risorse di cui il “fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti” oltre al “fondo per il contrasto del consumo di suolo”.
Tra le misure di incentivazione previste dall’articolo 18 si evidenzia la priorità per gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana o di bonifica dei siti contaminati, e il recupero del suolo a fini agricoli o ambientali attraverso la demolizione.
L’articolo 19 prevede sanzioni per i comuni inadempienti e l’articolo 20 gli obblighi di trasparenza.
Con l’articolo 21 si istituisce il premio della città ecologicamente sostenibile.
Modifiche, abrogazioni e norme transitorie
Gli articoli del capo VI dettano alcune modifiche alle norme in vigore e le disposizioni abrogative (articolo 22) oltre alle norme transitorie (articolo 23) e le disposizioni finali e dell’entrata in vigore della legge (articolo 24).
Allegato 1
L’Allegato 1 riporta la formula per l’equivalenza tra il suolo consumabile e il suolo recuperato.