Con un provvedimento del 19 novembre 2012 il Dirigente del Dipartimento II – Territorio e Politiche Ambientali - del Comune di La Spezia dichiarava la decadenza del permesso di costruire n.1157/2011 rilasciato a un cittadino per la realizzazione di un intervento di un fabbricato per civile abitazione in ragione del mancato inizio dei lavori nel termine prescritto.
Il Tar respingeva l'appello con una sentenza del 2014, criticata dal ricorrente secondo il quale il Tar avrebbe erroneamente affermato che nessun effettivo inizio dei lavori sarebbe intervenuto entro i termini, omettendo di considerare che è intervenuta nella specie la realizzazione di un muro di cemento armato di contenimento a sostegno di terreni franati, opera da considerarsi pertinenziale alla realizzanda costruzione, di guisa che i lavori sarebbero iniziati nel termine annuale di cui all’art. 15 comma 2 del DPR n. 380/01.
Con la sentenza n.4007/2016 pubblicata il 28 settembre, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso rilevando che successivamente al rilascio del permesso di costruire n.1157/2011, avvenuto in data 28 settembre 2011, con apposita comunicazione il ricorrente riferiva al Comune che i lavori di cui al suindicato permesso di costruire avrebbero avuto inizio in data 8 ottobre 2010, senonché, in base alle informazioni rese con il verbale di sopralluogo eseguito dai tecnici comunali in data 31/10/2012, si evince che alla medesima data non risultava realizzata alcuna opera finalizzata all’effettivo inizio dei lavori riguardante la realizzazione del fabbricato di cui al suindicato permesso.
Questo sta a significare – osserva Palazzo Spada - che nella specie risultava inutilmente decorso il termine annuale previsto dall’art. 15 secondo comma del DPR n. 380/01 entro cui occorre dare inizio ai lavori, il che imponeva al Comune di procedere, come poi avvenuto, all’adozione del provvedimento di decadenza della citata autorizzazione ad aedificandum.
Il Consiglio di Stato ricorda che la declaratoria di decadenza del permesso di costruire costituisce un provvedimento avente carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio o completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall’art. 15 comma 2 del DPR n. 380/2001 (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga) ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire, sicché nella specie a seguito dell’intervenuto accertamento sopra menzionato non restava al Comune, in doverosa applicazione della regula iuris suindicata, che dichiarare la decadenza del permesso di costruire n. 1157/2011, appunto per mancato inizio dei lavori nel termine di legge.
Né al riguardo può ritenersi inizio dei lavori la realizzazione di un muro di cemento armato a contenimento di terreni franati: detto muro di contenimento è stato oggetto di una specifica pratica edilizia del tutto diversa dalla pratica relativa alla progettato fabbricato ad uso abitativo; va al riguardo tenuto altresì conto che, già in data 22 agosto 2011, il ricorrente unitamente ad altri interessati comunicava ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Edilizio l’inizio dell’opera urgente a sostegno dei terreni franati, e cioè in epoca antecedente al rilascio del titolo edilizio per cui è causa per il quale l’inizio dei lavori è stato comunicato in data 8 ottobre 2011.
Siamo, quindi, in presenza di un intervento, quello del muro, realizzato peraltro senza titolo abilitativo edilizio e paesaggistico, che riguarda un evento franoso occorso anzitempo rispetto alle opere assentite e che è finalizzato ad altre diverse opere, fermo restando che l’area interessata dalla nuova costruzione abitativa non risulta, in base agli accertamenti eseguiti, che sia stata oggetto di lavori in concreto rivolti a dare esecuzione al permesso di costruire n. 1157/2011.
Non si può quindi parlare di opera pertinenziale e propedeutica alla realizzazione del nuovo edificio; né, a mente delle disposizioni disciplinanti la materia (citato art. 15 DPR n. 380/2001), è stata presentata istanza di proroga del termine iniziale dei lavori, nel che si invera il presupposto di fatto e di diritto dell’istituto della decadenza del rilasciato titolo edilizio.