Sentenze

Rilascio del permesso di costruire, illegittima l'ingerenza della Giunta comunale

Il Tar Liguria conferma che la Giunta comunale non ha alcuna competenza a dettare indirizzi al competente dirigente in merito ad istanze di permesso di costruire

lunedì 19 febbraio 2018 - Redazione Build News

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Una società contesta la legittimità degli atti con cui il Comune di Alassio, pronunciandosi in ordine all’istanza di rilascio di permesso di costruire convenzionato, ha negato il riconoscimento del “premio volumetrico” (fino al 15%) previsto dal PUC nel caso in cui il privato si impegni a cedere aree a standard in misura superiore al 100% di quanto prescritto.

Tale diniego, espresso mediante “atto di indirizzo” della Giunta comunale e conseguente nota di trasmissione del Dirigente, è motivato con riferimento alla ritenuta inutilità delle aree oggetto della proposta di cessione, siccome ubicate in zona periferica e non suscettibili di particolare utilizzo pubblico.

La società ha sollevato, sia pure in via dichiaratamente subordinata, una censura di incompetenza con riguardo alla deliberazione “di indirizzo” adottata dalla Giunta comunale, ossia da un organo che non avrebbe “alcuna competenza a dettare indirizzi al competente dirigente in merito ad istanze di permesso di costruire”.

Con la sentenza n. 54/2018 pubblicata il 25 gennaio, la prima sezione del Tar Liguria ha accolto il ricorso della società affermando che “la censura di incompetenza è palesemente fondata in quanto l’art. 20 del t.u. edilizia riserva al dirigente o al responsabile dell’ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell’organo di governo in tale ambito procedimentale.

Fermo restando che l’avversata deliberazione di Giunta, pur autoqualificandosi come atto di indirizzo, determina in modo affatto puntuale i contenuti del titolo edificatorio, con evidente sconfinamento nel perimetro dell’attività di gestione amministrativa in materia edilizia che la legge riserva ai dirigenti degli enti locali, anche qualora comportante, come nel caso di specie, valutazioni di natura discrezionale”.

Quindi, l’accoglimento della dedotta censura di incompetenza “determina l’annullamento degli atti impugnati e la rimessione dell’affare all’autorità competente, vale a dire al Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Alassio”.

La sentenza n. 54/2018 del Tar Genova

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