Il Tar Campania – sentenza n.5885/2017 pubblicata il 13 dicembre – condivide il principio “che, in via di principio, ai fini del calcolo della volumetria lorda rileva anche la volumetria interrata. Il suddetto principio, tuttavia, non è assoluto e opera salvo l’assenza di specifiche diverse diposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico”.
Nella sentenza il Collegio rileva come, in via generale, in materia edilizia “tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 07-01-2014, n. 1; T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 26-01-2012, n. 245). Inoltre, in assenza di una nozione giuridica di costruzione che, per la materia urbanistica, intenda espressamente far riferimento esclusivo alle sole opere realizzate sopra il livello stradale o il piano di campagna, contenuta in disposizioni di rango primario o secondario, ovvero nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti regolatori, tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 05-02-2016, n. 71). In materia edilizia, i vani interrati sono, infatti, computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell'immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell'uomo o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 09-09-2011, n. 1586)”.