Accedono al Superbonus 110% i costi per la rimozione e smaltimento dell'amianto, che devono essere strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che il tecnico attesti, oltre all’effettiva realizzazione del lavoro a cui si riferiscono, la rispondenza a specifici requisiti e anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 672 del 6 ottobre 2021. In questo caso il contribuente, proprietario di un appartamento situato all'interno di un piccolo condominio, dove sono programmati lavori di coibentazione delle strutture opache, cambio dei serramenti, installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo e di sistemi Bacs, chiede:
1. se anche la misura relativa all'intervento di installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo è stata prorogata al 30 giugno 2022
2. se sostituendo un vecchio generatore (G2), installato nel 2016, con uno nuovo sempre a condensazione (G3) possa continuare a beneficiare della detrazione del 65% (ecobonus) sul vecchio e iniziare a fruire del 110% su quello nuovo
3. se, in presenza di interventi "trainanti" condominiali e "trainati" dei singoli condomini, per la cessione del credito alla banca si possa aprire un unico conto corrente comune per tutti gli interventi o occorra aprire più conti correnti di prefinanziamenti in base a colui che fruirà della detrazione
4. con riguardo all'Enea, se occorre predisporre una pratica per ogni beneficiario della detrazione oppure sia sufficiente una pratica unica relativa al condominio, unendo quindi gli interventi trainati e trainanti
5. quale sia il massimale per la rimozione e smaltimento dell'amianto
6. per i sistemi di sistemi di building automation (Bacs), quali sono i servizi che occorre tenere sotto controllo con questi sistemi, se sia necessario controllare anche il consumo di gas e quali sono i massimali per l'installazione di questi sistemi.
Risposta quesito 1
In relazione all'ambito temporale di applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 119 del decreto “Rilancio”, l’Agenzia, nel ricordare che la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 (e anche oltre per alcune categorie) è stata disposta dall’ultimo Bilancio (articolo 1, comma 66, lettera m), legge n. 178/2020), precisa, con riferimento all'installazione degli impianti fotovoltaici, che la risposta è nel comma 5 dell'attuale articolo 119, letta insieme alla nuova versione del comma 8-bis dello stesso articolo. In sostanza, la risposta è sì, anche l’istallazione di impianti fotovoltaici è “trainata” nella proroga. Poi, aggiunge che, per gli interventi effettuati dai condomìni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi per il 60% di quelli complessivi.
Risposta quesito 2
Per risolvere la questione, l’Agenzia chiama in causa la circolare n. 30/2020, nella quale ha specificato che “in assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell'ecobonus …, nel rispetto di ogni limite e condizione previsti dalla normativa agevolativa di riferimento …”. Pertanto, il contribuente potrà continuare a fruire dell’ecobonus sul vecchio generatore e del Superbonus sul nuovo.
Non arriva, invece la risposta ai quesiti 3 e 4, in quanto non relativi ad aspetti tributari.
Risposta quesito 5
Il 110% spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. A tal proposito l’amministrazione sottolinea che tali condizioni devono essere attestate dal competente tecnico abilitato, insieme alla verifica della rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti nei casi e nelle modalità previste dal decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto “requisiti”), e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Risposta quesito 6
Con riferimento ai sistemi Bacs, (sistemi di automazione e regolazione intelligente che permettono di “controllare” e rendere automatiche alcune operazioni all'interno di un edificio), nell’ammettere all’agevolazione la loro istallazione, l’Agenzia chiama di nuovo all’appello il decreto “requisiti”.
Quest’ultimo, infatti, tra gli interventi di efficientamento energetico ha previsto anche “l'installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation”, i quali devono consentire “la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici la fornitura periodica dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la possibilità di utilizzare i dati di altri sistemi di misurazione installati nell'impianto purché funzionanti;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto”.